Il paternalismo
Il rapporto medico-paziente in passato veniva improntato sul paternalismo.
Nello specifico il medico poteva assumere decisioni unilaterali basate sulla sua esperienza e conoscenza senza, pertanto, la necessità di acquisire il consenso del paziente poiché riteneva di agire nel suo miglior interesse.
Tale impostazione si afferma in un contesto dove un corpo sano era ritenuto assente di malattia.
Alleanza Terapeutica
L’idea di salute muta, cambia rispetto alla precedente impostazione: non è più la concezione di integrità del corpo a determinarne lo stato di salute bensì anche il benessere psico- fisico del paziente necessita di attenzione.
L’alleanza terapeutica, pertanto, si fonda sulla condivisione di obiettivi tra paziente e terapeuta, nella chiara definizione di compiti reciproci all’inizio del trattamento, legame di fiducia e rispetto che si costruisce tra i due.
Viene data maggior rilevanza all’angolo di osservazione del paziente e nasce, quindi, il consenso informato.
Responsabilità del medico
La responsabilità medica è regolata dalla disciplina del contratto d’opera dove si prevede che il professionista risponda solo per dolo o colpa grave se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (art. 223 c.c.).
L’interpretazione di tale disposizione si è oramai assestata ed il professionista medico è tenuto ad eseguire la prestazione con la perizia che normalmente deve avere il professionista con il suo grado di specializzazione.
La responsabilità del medico è una responsabilità contrattuale per inadempimento dell’obbligazione assunta nei confronti del paziente. Gran parte delle prestazioni mediche rientrano, tuttavia, nell’area della responsabilità extracontrattuale.
La struttura sanitaria è contrattualmente obbligata nei confronti del paziente che accetta di curare e risponde del fatto del personale operante presso di essa ai sensi della norma sulla responsabilità del debitore per l’operato degli ausiliari di cui si avvale (art. 1228 c.c.).
Il personale medico che non si obbliga personalmente nei confronti del paziente risponde invece in via extracontrattuale per i danni arrecati con dolo o colpa alla sua salute.
Sovvertendo il suo tradizionale orientamento, la giurisprudenza aveva di recente inquadrato la responsabilità del personale operante presso le strutture sanitarie nell’ambito della responsabilità contrattuale.
Contratto sociale qualificato
Sebbene in assenza di un contratto intervenuto tra medico e paziente, la giurisprudenza aveva ravvisato nella sua presa in cura del paziente da parte del medico l’instaurarsi di un contratto sociale qualificato.
Questo era ritenuto idoneo a generare un rapporto obbligatorio tra medico, obbligato ad eseguire la prestazione di cura, e il paziente, avente diritto alla prestazione medesima.
Nuove frontiere
In ultimo sono intervenute alcune leggi che hanno stabilito come l’esercente la professione medica presso la struttura sanitaria risponda ai sensi dell’art. 2043 c.c. salvo che abbia agito nell’adempimento di un’obbligazione assunta personalmente nei confronti del paziente.
L’assoggettamento della responsabilità del personale medico delle strutture sanitarie alla responsabilità extracontrattuale comporta che il paziente che agisce per il risarcimento del danno subito ha l’onere di provare la colpa del professionista e l’inesatta esecuzione del trattamento medico ricevuto. L’azione si prescrive in 5 anni, in luogo dei 10 anni nei quali deve essere esercitata azione di inadempimento. Sul piano probatorio la posizione del paziente è quindi meno favorita rispetto a quella del medico.
Sul piano sostanziale il medico operante presso la struttura sanitaria risponde verso il paziente anche per colpa lieve ma se la struttura sanitaria agisce in rivalsa per avere risacito il danno da lui causato, il professionista è tenuto solo in caso di dolo o colpa grave.
Il personale medico è ulteriormente agevolato dalla previsione di linee guida elaborate con i criteri indicati dalla legge. L’osservanza di tali linee guida in mancanza delle buone pratiche clinico-assistenziali depone per la sua mancanza di colpa.
La responsabilità medica è caratterizzata dall’obbligo di copertura assicurativa posto a carico della struttura sanitaria e del personale in essa operante. Di questa copertura assicurativa si avvale il danneggiato che può esercitare azione diretta nei confronti dell’assicuratore, nei limiti del massimale. Il danneggiato esercita nei confronti dell’assicuratore un diritto proprio verso il medesimo tenuto al pagamento al momento della richiesta. Il diritto che viene fatto valere nei confronti dell’assicuratore è accessorio rispetto al diritto verso il responsabile, conformemente alla funzione di garanzia dell’obbligo dell’assicuratore. L’assicuratore può opporre al danneggiato le medesime eccezioni che il responsabile può opporre al danneggiato, fatte salve le eccezioni di carattere personale.
La legge Gelli-Bianco
Con la c.d. legge “Gelli-Bianco”, il legislatore ha compiuto un’opera di revisione complessiva introducendo un sistema a doppio binario.
- Struttura ospedaliera è sottoposta ad una responsabilità contrattuale, in ragione dell’avvenuta stipulazione del contratto atipico di spedalità e, pertanto, risponderà ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.;
- La responsabilità del medico è di natura extracontrattuale salvo l’ipotesi della sussistenza di un pregresso contratto d’opera professionale stipulato con il paziente.
La “Gelli-Bianco” ha introdotto nel codice penale l’art. 590-sexies riguardante la responsabilità penale colposa per morte o per lesioni in ambito sanitario. Il principale elemento di novità introdotto al secondo comma della predetta norma è una causa di esclusione della punibilità del sanitario “qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia” e lo stesso abbia “rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”, è stato introdotto – pertanto – un meccanismo “premiale” per il medico che abbia rispettato le linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali.
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