
La comunione dei beni costituisce il regime legale della famiglia.
Il regime legale è quello che trova automatica applicazione nel silenzio delle parti, così come definito dall’art. 159 c.c..
Disciplina e i tipi di beni
La disciplina della comunione legale discende dalla lettura in combinato disposto degli artt. 177, 178 e 179 c.c., è caratterizzata dalla contitolarità dei beni, dall’eguaglianza di quote e dalla indisponibilità delle stesse. Il concetto di “quota” necessita di essere ulteriormente precisato. La comunione legale, infatti, si caratterizza per la mancanza di quote poiché “marito e moglie” sono solidamente titolari di un diritto avente ad oggetto i beni della comunione, diversamente dalla c.d. comunione ordinaria che si fonda sul meccanismo della quota.
L’articolo 177 c.c. indica i beni che cadono immediatamente in comunione. Ossia:
- Gli acquisti effettuati successivamente al matrimonio (o alla modifica del regime patrimoniale precedente in comunione legale) sia da entrambi e sia dal singolo coniuge.
- Le aziende gestite da entrambi i coniugi, gli utili e gli incrementi delle stesse.
L’articolo 178 c.c., definisce i beni che cadono nella c.d. comunione de residuo, la quale si istaura automaticamente nel momento in cui il vincolo viene sciolto con la finalità di dividere equamente ciò che è residuato dagli acquisti effettuati quando il vincolo era ancora in essere.
Le tipologie di beni elencati negli artt. 177 lett. b e c e 178 c.c. cadono in questa tipologia di comunione e sono:
1) i frutti di beni propri;
2) i proventi derivanti da attività separata del coniuge;
3) l’azienda acquistata o costruita da uno solo dei due coniugi e da questo gestita;
4) gli utili e gli incrementi dell’attività separata.
L’articolo 179 c.c., definisce i beni personali, i quali non cadono mai in comunione. Sono:
1) gli acquisti effettuati dal coniuge prima del matrimonio o i beni rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
2) i beni acquistati successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, salvo che nell’atto di liberalità gli stessi siano attribuiti alla comunione;
3) i beni di uso strettamente personale;
4) i beni che occorrono per lo svolgimento della professione dei coniugi, esclusi quelli che sono destinati alla conduzione dell’azienda in comunione;
5) le somme ricevute a titolo di risarcimento del danno, le indennità da perdita totale o parziale di capacità lavorativa;
6) i beni acquistati con il trasferimento di un bene personale.
Amministrazione
Rispetto all’amministrazione dei beni della comunione legale, esistono due forme di amministrazione:
- congiunta, per gli atti di straordinaria amministrazione e disgiunta, relativa agli atti di ordinaria amministrazione. Per procedere al compimento di un atto qualificato quale ordinaria amministrazione non è richiesto il consenso dell’altro coniuge previsto invero negli atti eccedenti tale forma di amministrazione.
- disgiunta, relativa agli atti di straordinaria amministrazione la regola del necessario consenso dei coniugi è finalizzata a garantire un controllo reciproco da parte di entrambi.
Scioglimento
La disciplina della comunione si chiude con le previsioni degli artt. da 191 a 197 c.c., i quali regolano lo scioglimento della comunione. Le ipotesi di scioglimento della comunione legale previste dalla legge sono tipiche, non sono dunque ammesse cause atipiche di scioglimento della comunione legale.
La comunione può sciogliersi per effetto della volontà dei coniugi di mutare regime patrimoniale attraverso la stipula di una convenzione matrimoniale (es. separazione dei beni), oppure lo scioglimento può derivare dallo scioglimento del vincolo matrimoniale.
La fase di scioglimento è il momento antecedente alla divisione dei beni oggetto della comunione. È in questo momento la contitolarità dei beni viene meno e la comunione legale si trasforma in comunione ordinaria, in cui ognuno dei coniugi possiede una quota (che si presume uguale) della totalità.
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