Il contratto di convivenza viene disciplinato nella L. n. 76/2016 dal comma 50 al comma 64.
Disciplina
All’interno del contratto di convivenza le parti possano regolare i rapporti patrimoniali della loro vita comune.
Il contratto, ex art. 1 co. 51, deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità (per atto pubblico o scrittura privata autenticata), vale a dire sottoscritta da un avvocato o da un notaio che ne affermano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. È esclusa la possibilità di apporre termini e condizioni al contratto di convivenza, i quali se apposti non vengono considerati.
Ai fini dell’opponibilità a terzi, il professionista che ha ricevuto il contratto deve trasmetterlo entro 10 giorni al comune di residenza della coppia affinché si proceda alla trascrizione anagrafica.
Procedendo nell’analisi, il comma 53 alle lett. b e c prevede due importanti richiami.
La lett. b contempla la possibilità per le parti di indicare all’interno del contratto le modalità di contribuzione di ciascun convivente per soddisfare le esigenze della vita familiare, in considerazione delle proprie sostanze e delle rispettive capacità di lavoro professionale e casalingo.
Il dovere di contribuzione si esplica sia mediante la partecipazione alle spese ordinarie, con il proprio lavoro privato e domestico sia mediante la messa a disposizione di un’abitazione ove svolgere la vita comune.
Regime patrimoniale
Il contratto di convivenza, sulla scorta della lett. c, può contenere il regime patrimoniale di comunione dei beni, applicandone la disciplina.
Il comma 54 della L. n. 76/2016 considera la plausibile situazione nella quale i conviventi decidano di modificare il regime patrimoniale precedentemente scelto. È ritenuto che modificando il regime della comunione legale i conviventi possano optare per il ritorno alla separazione dei beni, il loro regime “legale”.
Decorrenza dei termini
Diversamente da ciò che avviene in caso di matrimonio, in cui la decorrenza del regime patrimoniale coincide con il giorno di celebrazione delle nozze o di modifica della convenzione, nella convivenza di fatto il dies a quo decorre dal momento in cui è stato concluso il contratto di convivenza.
Rispetto al dies ad quem, ossia il momento in cui il regime cessa di essere vigente tra i conviventi, il comma 59 elenca le ipotesi da cui deriva la risoluzione del contratto: accordo delle parti, recesso unilaterale, matrimonio o unione civile con soggetti esterni alla convivenza, morte di uno dei contraenti.
Risoluzione del contratto di convivenza
Nel caso in cui il contratto si risolva per accordo delle parti o per recesso unilaterale la forma richiesta è quella scritta di cui al comma 51, mentre nel caso in cui uno dei conviventi si sposi o si unisca civilmente ad altri allora il contratto si intenderà risolto nel momento in cui questi eventi avranno luogo.
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