Il fondo patrimoniale viene introdotto con la L. 151/1975 .
Disciplina
La disciplina dell’istituto è contenuta negli artt. da 167 a 171.
La costituzione del fondo determina la creazione di un patrimonio separato e destinato, alla cui aggressione da parte dei creditori vengono posti limiti precisi e definiti. Si tratta di un istituto che è intimamente connesso al vincolo matrimoniale, tanto da seguirne le sorti.
Caratteristiche
L’istituto possiede, in particolare, due caratteristiche:
1) impone un vincolo di destinazione sui beni in esso contenuti
2) pone un limite all’espropriazione degli stessi.
Modalità di costituzione
Il fondo può essere costituito dai coniugi per atto pubblico oppure da parte di un terzo, sia mediante atto pubblico sia per testamento. In tale ultimo caso i coniugi possono accettare in qualunque momento.
La costituzione a opera dei coniugi la stessa possiede natura negoziale, potendosi costituire sia come atto unilaterale sia come atto bilaterale;
In caso di costituzione ad opera del terzo mediante atto pubblico si determina l’emersione della natura negoziale dell’atto; nell’ipotesi di istituzione mortis causa, invece, si andrebbe a configurare quale legato. In entrambi i casi, come già ricordato, è necessaria l’accettazione dei coniugi beneficiari, la quale può intervenire anche in un secondo momento.
Oggetto del fondo patrimoniale
L’oggetto del fondo patrimoniale viene delineato dall’art. 167 c.c. il quale utilizza la generica accezione di “beni” senza entrare nel dettaglio. I beni che possono essere conferiti sono: immobili, beni mobili iscritti nei pubblici registri e titoli di credito.
L’art 162 c.c. impone l’annotazione della costituzione del fondo patrimoniale a margine dell’atto di matrimonio al fine di garantire l’opponibilità a terzi. Per quanto concerne i beni immobili l’atto di costituzione del fondo deve essere trascritto nei pubblici registi, così come stabilito dall’art. 2647 c.c..
È possibile alienare un bene contenuto all’interno del fondo patrimoniale ex art. 169 c.c., tuttavia viene richiesto il consenso di entrambi i coniugi e in presenza di figli minori deve essere concessa dal giudice l’autorizzazione.
Inespropriabilità
La seconda caratteristica del fondo, come osservato in precedenza, è relativa al profilo dell’esecuzione sui beni da parte dei creditori. L’art. 170 c.c., definisce sussistente un vincolo parziale di inespropriabilità dei beni oggetto del fondo e dei frutti derivanti dagli stessi.
Tale inespropriabilità viene determinata sulla base di due elementi: i bisogni della famiglia (criterio oggettivo) e l’estraneità del creditore (criterio di tipo soggettivo).
Nell’art. 170 c.c. si prevede la limitazione di disponibilità rispetto a determinati beni destinati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. La previsione codicistica esclude che il creditore possa compiere azioni esecutive e cautelari sul bene costituito nel fondo patrimoniale allorché l’obbligazione contratta dal debitore fosse estranea ai bisogni della famiglia. Nella nozione di bisogni della famiglia rientrano i bisogni comuni a tutti i membri della famiglia (l’abitazione, per esempio) ma anche i bisogni propri a ciascun componente (si pensi all’istruzione) in quanto socialmente apprezzabili e sorti dopo la celebrazione del matrimonio.
Azione revocatoria
È proponibile nei confronti del fondo patrimoniale esperire l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. rispetto all’atto costitutivo.
La proponibilità dell’azione revocatoria viene giustificata sulla base della menzionata esistenza di una terza funzione dell’istituto, vale a dire la volontà di frode ai creditori, richiedendosi la prova da parte dei creditori del c.d. consilium fraudis. L’esperimento di tale azione andrebbe a pregiudicare il principio di inespropriabilità, parimenti si rende maggiormente incerta e difficile la soddisfazione del credito ottenendo così una riduzione delle garanzie generali che vengono attribuite al creditore.
La disciplina del fondo si conclude con l’art. 171 c.c. che determina le ipotesi di scioglimento del fondo patrimoniale in conseguenza dell’annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
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