Alimenti: cosa sono e a chi sono dovuti

Diversamente dall’utilizzo colloquiale del termine che tende a ricondurre gli alimenti all’assegno divorzile, la loro disciplina legale riguarda tutt’altro.

Invero, sono prestazioni di assistenza materiale dovute per legge alla persona che si trova in stato di bisogno economico.

Gli alimenti si fondano su vincoli di solidarietà familiare, consistono in un’obbligazione di mezzi necessari al sostentamento di una persona che si trova in stato di bisogno. Sono obbligati i suoi familiari più stretti, secondo un ordine che viene stabilito dalla legge.

Gli alimenti restano dovuti fino a che non mutano le situazioni di fatto ossia finché perdura il bisogno dell’alimentando.

Premessa

Necessario affinché sorga l’obbligazione alimentare è lo stato di bisogno ossia la condizione di un soggetto il quale non può condurre una vita libera e dignitosa in quanto privo di mezzi di sussistenza necessari e non in grado di procurarseli.

Qualora lo stato di bisogno sia riconducibile alle sue condotte si deve distinguere tra:

  1. Condotte passate -> lo hanno fatto sorgere, tali condotte non sono rilevanti rispetto allo stato presente;
  2. Condotte presenti -> lo fanno permanere, sono invece rilevanti poiché si deve tenere conto delle sue capacità professionali, delle condizioni sociali pregresse e delle abitudini consolidate.

Gli obbligati

Sono ordinati per categorie e per gradi.

  1. Il coniuge: solitamente si tratta dal coniuge separato che non è obbligato al mantenimento;
  2. I figli, anche adottivi, in loro mancanza i discendenti;
  3. I genitori, anche adottivi, e in loro mancanza gli ascendenti prossimi;
  4. Generi e nuore;
  5. Il suocero e la suocera;
  6. La persona stabilmente convivente;
  7. I fratelli e le sorelle, in particolare i germani sugli unilaterali.

Sussiste, tuttavia, un obbligo estraneo alle relazioni familiari ossia il donatario è obbligato agli alimenti a favore del donante, nel limite del valore della donazione ricevuta.

L’obbligazione alimentare

Essa grava sui soggetti elencati se, e solo se, la loro situazione economica consente di adempierla, sono assegnati – infatti – anche in proporzione alle condizioni economiche di chi deve somministrarli.

Ogni categoria di obbligati esclude quelle successive e, all’interno di ogni categoria, il grado più vicino esclude quello più lontano.

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