Il rapporto di filiazione dei concepiti fuori dal matrimonio si costituisce per effetto della dichiarazione di un genitore o di entrambi ossia il riconoscimento oppure per il tramite di una sentenza che accerta maternità o paternità.
Il riconoscimento
La donna che ha concepito un figlio al di fuori del matrimonio – il caso riguarda sia la donna non sposata che la donna coniugata ma che ha concepito con persona diversa dal marito – non opera alcun automatismo poiché il riconoscimento è necessario.
Il riconoscimento è un atto di accertamento.
Il minore che ha compiuto 16 anni è ammesso a compiere il riconoscimento mentre chi ha età inferiore dev’essere autorizzato preventivamente da parte del tribunale ordinario.
È possibile il riconoscimento c.d. tardivo ossia dopo che è stato formato l’atto di nascita. Dev’essere accompagnato dall’assenso del figlio se questi ha compiuto 14 anni oppure dal consenso dell’altro genitore se non li ha ancora compiuti.
Se il figlio ha già compiuto i 14 anni è sempre necessario il suo assenso, ciò in quanto può essere liberamente negato: il figlio ha un vero e proprio diritto potestativo di rifiutare il genitore. Se l’assenso manca il riconoscimento viene egualmente ricevuto da parte dell’ufficiale di stato civile ma rimane inefficace in attesa, quindi, di un eventuale futuro assenso.
Qualora il minore non abbia ancora compiuto i 14 anni d’età il consenso non può essere negato, da parte dell’altro genitore, se corrispondente all’interesse del minore. Infatti, davanti al rifiuto o al silenzio dell’altro il genitore che intende effettuare il riconoscimento può ricorrere al tribunale ordinario.
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