Il Trust

l trust è un istituto caratteristico del diritto inglese, nato nel 1535.

Il trust si sostanzia in un rapporto giuridico di natura negoziale posto in essere dal disponente o settlor in vita o al momento della sua morte.

I beni del disponente vengono posti nel c.d. fondo in trust e sotto il controllo del trustee (l’affidatario) nell’interesse e in favore del beneficiario (beneficiary) ma più di frequente vengono finalizzati al conseguimento di una specifica finalità.

Il ricorso all’istituto consente di separare la titolarità sul bene dalla posizione giuridica che ne ammette il godimento.

L’affidatario diviene titolare di diritti pieni ed incondizionati sui beni del trust ma – al contempo –assume la posizione di terzo, ciò in quanto tali beni rimangono separati dal suo patrimonio personale.

Il trustee è vincolato alla realizzazione di una gestione fiduciaria che garantisca il pieno soddisfacimento del beneficiario. La legge inglese vincola e impone al trust l’osservanza di un dovere di natura fiduciaria, il quale si sostanzia nell’agire con buona fede, lealtà, diligenza, integrità ed onestà.

Soggetti

Sono quattro i soggetti:

  1. Il disponente o testatore che dà origine al trust grazie ad un atto inter vivos o per il mezzo di una disposizione mortis causa. Indica le regole per il funzionamento del trust e definisce quali beni verranno conferiti, i poteri, gli obblighi del trustee (in ultimo dispone che i beni vengano trasferiti per la gestione ed amministrazione in capo al trustee). Devono sussistere: la maggior età del disponente, la capacità di intendere e di volere e la possibilità di disporre dei beni in modo pieno ed esclusivo.
  2. L’affidatario o trustee è il legittimato a detenere e gestire in modo fiduciario i beni conferiti nel trust nell’interesse e vantaggio del beneficiario. L’affidatario deve accettare la nomina rivolta dal settlor nell’atto istitutivo, ciò può avvenire anche per fatti concludenti.
  3. Il beneficiario o beneficiary è il soggetto nel cui interesse il trustee amministra e detiene fiduciariamente i beni del trust.
  4. L’ultimo soggetto è il protector, presente in alcuni trust e che svolge funzioni di supervisione e controllo rispetto al trustee.

Utilizzo in Italia

L’istituto del trust ha trovato larga diffusione nella materia di diritto di famiglia soprattutto  al fine di proteggere il patrimonio familiare, caratterizzandosi come  uno strumento che realizza il perseguimento delle finalità volute dalle parti e dall’altro articola i benefici che saranno conseguiti dai soggetti senza ledere alcun diritto.

Il trust ha rilievo se posto in relazione con la disciplina dei beni della coppia coniugata, unita civilmente o convivente oppure qualora l’istituto sia teso a governare la crisi della coppia sia ex ante che ex post, con particolare riferimento ai doveri che sorgono nei confronti dei figli.

Un ultimo caso di applicazione del trust risulta connesso alla successione a causa di morte e strettamente intrecciato alla protezione dei soggetti più deboli, così come indicato dalla legge n. 112/2016 c.d. “Dopo di noi”.

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