Sinistro causato da macchia d’olio sul manto stradale: profili di responsabilità

L’ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze.

Generalmente, dunque, anche la presenza sul manto stradale di insidie che abbiano in concreto causato un sinistro, da origine ad una responsabilità civile dell’Ente proprietario della strada (ad esempio il Comune), in ragione del rapporto di custodia intercorrente tra il bene e l’Ente ai sensi dell’art. 2051 c.c. 

La norma stessa prevede infatti che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

Custode è dunque colui che ha il potere (di diritto o di fatto) di vigilanza e controllo sulla cosa che abbia cagionato il danno ad un terzo.

La prova liberatoria per il custode consiste nel caso fortuito. Il convenuto può cioè liberarsi se prova l’avverarsi di un evento naturale, indipendente dalla volontà umana, che esca dalla ragionevole prevedibilità e a cui non avrebbe potuto ovviare se non utilizzando cautele superiori rispetto a quelle richieste dalla diligenza media. 

La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia opera anche per la Pubblica Amministrazione, in relazione ai beni demaniali su cui esercita la vigilanza e il controllo. Di conseguenza anche l’Amministrazione stessa sarà da considerarsi liberata da ogni responsabilità ove dimostri che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha escluso, con una recente sentenza (4963/19) la responsabilità del Comune, ravvisando proprio un’ipotesi di caso fortuito, nel caso in cui la macchia d’olio presente sul manto stradale, che aveva causato l’incidente, si era appena formata e l’Ente custode della strada, preposto alla sua manutenzione, non aveva avuto in concreto la possibilità di porvi rimedio.

La presenza una macchia d’olio sulla pavimentazione stradale, che provochi la caduta di un motociclista, impone infatti di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, se tale insidia aveva esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode. 

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