La legge Cirinnà (L. n. 76/2016) sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze, a mezzo dell’art. 1, comma 20, contente la cosiddetta “clausola di reversibilità”, ha riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità al partner superstite della coppia unita civilmente e formata da persone dello stesso sesso.
Si è posto però il problema di capire se tale norma abbia anche effetto retroattivo, ovvero se sia possibilericonoscere tale diritto anche nei confronti del partner superstite di una coppia convivente di fatto (e dunque non unita civilmente), qualora l’altro sia deceduto prima dell’entrata in vigore della legge.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, con sentenza n. 659 del 10.04.2017, ha rigettato la domanda in un caso analogo, in assenza di matrimonio o di unione civile, ritenendo di non poter dare rilevanza alla semplice convivenza di fatto.
Contrariamente, la Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 1005/2018,ha invece statuito il diritto delpartnersuperstite di una coppia di fatto a percepire la pensione di reversibilità, come diretta applicazione di alcuni principi costituzionali, facendo rientrare nella nozione di vita familiare anche la relazione di una coppia omosessuale non unita civilmente.
In particolare, la Corte ha inteso l’assegno previdenziale di reversibilità quale forma di tutela rispondente ai principi degli artt. 36 e 38 della Costituzione, per i quali la pensione deve essere adeguata allo svolgimento di un’esistenza libera e dignitosa.
La reversibilità rientrerebbe, inoltre, tra i diritti e doveri di assistenza e solidarietà delle relazioni affettive di coppia, tutelati e garantiti dall’articolo 2 della Costituzione, poiché tra le formazioni sociali deve includersi anche la stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso.
La Corte di Cassazione adita sul punto, con sentenza del 14 settembre 2021 n. 24694, ha cassato il provvedimento della Corte d’Appello di Milano, stabilendo che il superstite della coppia omosessuale, che abbia perso il compagno prima della entrata in vigore della legge e non abbia formalizzato l’unione, non abbia diritto alla pensione di reversibilità, poiché la Legge 76/2016 non ha efficacia retroattiva ai fini previdenziali.
Quanto invece alla rilevanza giuridica della convivenza more uxorio ai fini del riparto della pensione di reversibilità vi è incertezza, anche se la stessa Corte Cassazione si è di recente espressa in senso favorevole (Ord. n. 26651del 30.09.2021), consentendo al coniuge superstite di fornire la prova della durata della convivenza, posto che debba riconoscersi alla convivenza di fatto un autonomo rilievo giuridico (Cass. n.26358 del 7.12.2011, Cass. n.18199 del 18.8.2006).
Ciò che dunque non deve sicuramente ritenersi ammessa è l’applicabilità della Legge Cirinnà in senso retroattivo e dunque al caso in cui la convivenza, la richiesta di pensione e il decesso del pensionato siano avvenuti prima dell’entrata in vigore della legge che ha esteso il diritto alla reversibilità in favore del partner superstite di una coppia unita civilmente.
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