La Corte di Cassazione con una recente pronuncia (la n. 11188 depositata il 28.04.2021) ha stabilito che al fine di escludere l’applicazione del regime della comunione legale dei beni è necessario, oltre ai requisiti indicati dell’art. 179 c.c., comma 1, lett. c (“non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniugi i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori”), lett. d (“i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione”) e lett. f (“i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati”), che l’altro coniuge partecipi all’atto di acquisto e che risulti espressamente tale esclusione.
La mancata contestazione o l’esplicita conferma da parte del coniuge non acquirente, pur avendo mera natura ricognitiva, costituisce un atto volontario e consapevole, cui il legislatore attribuisce l’efficacia di una dichiarazione a contenuto confessorio, utile a determinare l’effetto di una presunzione “juris et de jure” di non contitolarità dell’acquisto, di natura non assoluta, benché superabile mediante la prova che la dichiarazione sia derivata da errore di fatto o da dolo e violenza, nei limiti consentiti dalla legge.
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