La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16886 del 2007 (e succ. Cass. 18908/2011 e Cass. 24288/2016), si è espressa in punto stabilendo che sia possibile registrare una conversazione tra persone entrambe presenti, anche senza il consenso di questi, e dunque a sua insaputa, purché siano rispettate due condizioni, ossia:
- la registrazione non deve avvenire nella privata dimora dell’interlocutore, nella sua automobile o sul luogo di lavoro dello stesso;
- alla conversazione deve partecipare anche il soggetto che registra. Sarebbe dunque illegittimo lasciare una microspia o un microfono in una stanza e allontanarsi nell’attesa che l’altro rilasci le dichiarazioni sperate.

