Il richiedente riferiva di aver promosso un giudizio per la separazione dal proprio coniuge in Italia.
Riferiva inoltre che il coniuge (straniero) aveva successivamente instaurato un giudizio per il “divorzio” nel proprio paese.
Chiedeva quindi quale dei due procedimenti “prevalesse”.
La risposta
La normativa italiana (Legge 218/95) prevede che la giurisdizione italiana possa essere esclusa se esiste già un giudizio all’estero.
Se però, il giudizio all’estero è stato iniziato successivamente a quello in Italia, quest’ultimo non viene sospeso.
Se il giudizio all’estero prosegue e si conclude, la sentenza così pronunciata sarà esecutiva nel luogo in cui verrà emessa, fatta salva la normativa locale in materia di ne bis in idem con riferimento a sentenze estere.
Tuttavia non potrà essere riconosciuta in Italia dal momento che risulterà in corso (o concluso) il giudizio italiano.
In tal caso in Italia farà stato la sentenza del Giudice italiano.
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