Modifica dell’assegno divorzile

Il richiedente domandava in quali casi fosse possibile chiedere una modifica delle condizioni di divorzio, in particolare dell’assegno in favore del coniuge.

La risposta

L’art. 9 della L. 898/70 (c.d. divorzio) prevede che dopo la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, le condizioni stabilite possano essere modificate dal Tribunale, qualora sopravvengano “giustificati motivi”.

I motivi che giustificano la modifica delle condizioni economiche – assegno di divorzio e assegno di mantenimento dei figli – consistono nel mutamento delle condizioni economiche degli ex coniugi.

In tale evenienza, l’ex coniuge che richiede le modifiche potrà adire il Tribunale per ottenere la revisione di quanto disposto nella sentenza.

Ovviamente la domanda non incontrerà l’automatico accoglimento: difatti il Tribunale valuterà la fondatezza della medesima sulla base dell’asserito mutamento delle condizioni economiche.

Se, quindi, il procedimento di divorzio si è appena concluso e non vi sono stati mutamenti nelle condizioni economiche (aumento degli introiti dell’obbligato o riduzioni di quelli del beneficiario) difficilmente potranno essere accolte richieste di modifica.

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