Recupero del credito del professionista

Il richiedente riferiva di aver prestato la propria opera di consulenza, in qualità di iscritto all’Ordine dei Commercialisti, a favore di una società che, successivamente aveva rifiutato il pagamento.

La risposta

Per il recupero dei crediti la Legge prevede, al di là dell’instaurazione di un giudizio ordinario, anche la possibilità di usufruire di un procedimento speciale, il c.d. procedimento monitorio per l’emissione di decreto ingiuntivo.

Tale procedimento ha natura sommaria ed è più celere di un giudizio ordinario.

Il Codice di procedura civile detta la disciplina del predetto procedimento agli artt. 633 e seguenti.

In particolare la norma prevede che su domanda di chi è creditore di una somma liquida di denaro, il Giudice competente pronunzi ingiunzione di pagamento se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ad esercenti una libera professione per la quale esiste una tariffa legalmente approvata (o un Ordine od associazione professionale).

L’emissione del decreto avviene inaudita altera parte, senza quindi che la controparte possa intervenire.
Solamente in seguito alla notifica del decreto, il debitore potrà proporre opposizione, entro 40 giorni, in difetto il decreto diverrà esecutivo e si potrà procedere ad esecuzione forzata.

L’opposizione avvia un procedimento ordinario a cognizione piena, nel quale il debitore dovrà dimostrare l’inesistenza del credito.

Per completezza riporto che può essere richiesta la provvisoria esecutività del decreto nel caso vi sia grave pericolo di pregiudizio nel ritardo (ad esempio se il debitore rischia il fallimento nell’attesa che il decreto divenga esecutivo), oppure vi sia un riconoscimento del debito, oppure negli altri casi previsti dall’art. 642 c.p.c.
Per instaurare il procedimento monitorio sarà quindi necessario che la parcella del professionista sia liquidata dall’Ordine di appartenenza.

In alternativa al decreto ingiuntivo, come sopra menzionato, vi è sempre la possibilità di instaurare un giudizio ordinario.

In ogni caso, prima di agire giudizialmente, è possibile inviare una diffida al debitore e costituirlo formalmente in mora, nel tentativo di ottenere un pagamento “spontaneo”.

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