Comodato immobiliare e residenza

La richiedente riferiva di aver stipulato un contratto di comodato d’uso gratuito e chiedeva se le persone che abitavano presso il suo appartamento dovessero registrare colà la residenza e divenire intestatarie dei contratti enel e gas.

La risposta

Se i comodatari stabiliscono la propria residenza in un immobile, è opportuno che provvedano a trasferire anche la loro residenza anagrafica.

Avere la residenza anagrafica là dove realmente si vive è un diritto della persona, un diritto da cui ne derivano molti altri: il diritto alle cure del servizio sanitario nazionale, il rilascio della carta di identità, il diritto all’assistenza sociale, l’iscrizione alle liste per l’assegnazione degli alloggi che il comune ha a disposizione, il diritto di voto in una serie di elezioni politiche e amministrative.

Dal punto di vista privatistico se una persona cambia residenza e non lo denuncia nei modi previsti dalla legge (articolo 44 c.c.), il cambiamento è inopponibile ai terzi in buona fede.

L’inopponibilità ai terzi in buona fede del cambio di residenza non denunziato significa che quando una persona non registra il proprio cambio di residenza, tutti coloro che non ne sono a conoscenza non possono subire danni dall’aver ignorato il cambio senza colpa: cioé per aver confidato nei registri del Comune.

All’ atto pratico l’inopponibilità rileva principalmente quando una persona, per far valere i propri diritti, debba fare delle comunicazioni (diffide, notifiche di atti giudiziari) ad un’altra, il cui cambio di residenza non sia stato registrato in Comune.

In tale caso, infatti, una comunicazione fatta alla precedente residenza, anche se non portata a conoscenza dell’interessato che si è trasferito, rimane valida ed ha tutti gli effetti del caso (costituzione in mora per la diffida, regolarità della notifica per l’atto giudiziario, ecc…).

Il rischio, quindi, sarebbe quello di non ricevere comunicazioni giudiziarie in tempo utile per esercitare i propri diritti.

E’ ovvio che se nella residenza precedente vi è persona su cui si può far affidamento per una tempestiva comunicazione, tale rischio si riduce.

Da un punto di vista amministrativo le norma che regolano la residenza anagrafica sono la Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 ed il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

Ai sensi di tali norme è fatto obbligo ad ognuno di chiedere l’iscrizione nell’anagrafe del Comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti in mutazione di posizioni anagrafiche entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.

Chiunque contravvenga a tale obbligo è punito con una sanzione amministrativa fino a circa € 150,00.

Relativamente alle intestazioni dei contratti di fornitura, non vi è alcuna disposizione normativa che preveda l’obbligatorietà dell’intestazione.

Conseguentemente la scelta è rimessa ad un eventuale accordo con i comodatari.

Ricordo, in ogni caso, che l’art. 12 del D.L. 21.03.1978 n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191 impone di effettuare dichiarazione di cessione di fabbricato da inviare al Comune in cui è ubicato l’immobile.

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