ASSEGNO DIVORZILE E L’ESTINZIONE AUTOMATICA IN CASO DI CONVIVENZA

Con una ordinanza interlocutoria del dicembre 2020 la Corte di Cassazione, prima sezione civile, ha rinviato gli atti al Primo presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite, al fine di risolvere la seguente questione: stabilire se l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, quale una convivenza more uxorio, faccia venire meno il diritto all’assegno divorzile, disciplinato ex art. 5, c. 6 della Legge 898/70.

Il quesito appare di immediata importanza posto che vi sono state recenti pronunce di legittimità, la quali hanno ritenuto che si determini l’estinzione automatica del diritto all’assegno, senza alcuna valutazione discrezionale da parte del magistrato, una volta accertata la formazione e la costituzione di una nuova famiglia ancorché di fatto.

Va tuttavia rammentata la funzione retributiva – compensativa dell’assegno divorzile e al contrasto che si verrebbe a creare con il dettato normativo ove il riferimento è unicamente rivolto al caso delle nuove nozze.

La Sezioni Unite, insomma, dovranno decretare se l’instaurazione di una convivenza di fatto, definita tale all’esito di un accertamento su stabilità e durata della nuova famiglia, il diritto all’assegno divorzile si estingua comunque per un meccanismo ispirato ad automatismo nella parte in cui prescinde di vagliare le finalità proprie dell’assegno o se siano invece praticabili altre scelte interpretative.

 

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