Il richiedente riferiva che era in corso una procedura di sfratto nei suoi confronti. Chiedeva chiarimenti ed informazioni al riguardo.
La risposta
In linea di massima, qualora la ragione dello sfratto consista nella morosità, se non vi sono ragioni che giustifichino tale morosità (compensazione con crediti nei confronti del locatore ovvero inadempienze di questi che giustifichino l’inadempimento dell’altra parte), le possibilità di evitare lo sfratto sono poche.
Tuttavia la Legge prevede la possibilità per il conduttore, presentandosi all’udienza di convalida dello sfratto, di chiedere il così detto “termine di grazia”, ossia una proroga, al massimo di tre mesi, per provvedere al pagamento.
Se però l’udienza ha già avuto luogo ed il termine non è stato chiesto, le opzioni plausibili si restringono.
Tuttavia l’esecutività dello sfratto non implica l’esecuzione immediata del medesimo.
Decorso il termine per l’esecutività, prima che possa essere effettivamente eseguito uno sfratto, è necessario che venga notificato l’atto di precetto per il rilascio (sempre che non sia già stato recapitato), con il quale il locatore intima al conduttore di rilasciare l’immobile a pena di esecuzione forzata.
Trascorsi dieci giorni dalla notificazione dell’atto di precetto deve poi essere notificato altro atto, dell’Ufficiale Giudiziario, chiamato avviso del tempo di rilascio dell’immobile o significazione di sfratto.
In tale atto verrà comunicata la data effettiva in cui il locatore, accompagnato dalla Forza Pubblica potrà estrometterLa dall’immobile.
Solitamente, attesi i numerosi impegni degli Ufficiali Giudiziari, possono trascorrere mesi prima che lo sfratto venga effettivamente eseguito.
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