Il richiedente riferiva di dover assentarsi dalla propria abitazione e di voler lasciare la stessa temporaneamente ad altra persona.
Chiedeva se fosse possibile stipulare un contratto di comodato senza determinazione di tempo, se fosse possibile stipularlo anche con persona non legata da vincoli di parentela con il richiedente e quale fosse la normativa relativa alla registrazione.
La risposta
Il comodato (disciplinato dagli artt. 1803 e ss del Codice civile) è il contratto con il quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
Il comodato è essenzialmente gratuito e può essere pattuito senza determinazione di data: in questo caso si parla di comodato precario.
Se non è convenuto un termine, né questo risulta dall’uso particolare cui la cosa deve essere destinata, ai sensi dell’art. 1810 c.c., il comodatario (colui che riceve la cosa) è tenuto a restituire la cosa non appena il comodante (il proprietario) gliene faccia richiesta.
Non è necessario, per la stipula che vi sia un vincolo di parentela tra le parti.
Né è necessaria, per il comodato di bene immobile, la forma scritta.
Il contratto “orale” di comodato non è soggetto a registrazione
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Se, tuttavia, il contratto viene stipulato in forma scritta, è soggetto a registrazione entro termine fisso.
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