La richiedente, di nazionalità marocchina, riferiva di aver stipulato un atto di divorzio nel Paese di provenienza, e intendeva far valere tale atto anche in Italia.
La risposta
Quando il divorzio viene pronunziato all’estero, la sentenza risulta efficace in Italia ai sensi dell’art. 65 L. 31 maggio 1995 n. 218.
Dovrebbe essere sufficiente effettuare una asseverazione (traduzione giurata) del provvedimento di divorzio e presentarlo all’Ufficiale dello stato civile presso il Suo comune di residenza affinché annoti il cambio di stato che Le consentirà di convenire a nuove nozze.
L’unico limite è dettato dal rispetto dell’Ordine Pubblico: il provvedimento straniero non deve contenere disposizioni incompatibili con l’ordinamento giuridico Italiano.
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