Infedeltà e separazione

Il richiedente scopriva che il coniuge, che aveva richiesto la separazione, si era da tempo infatuata di un altra persona. Chiedeva se fosse tenuto a corrisponderle un mantenimento, non avendo la stessa mai lavorato.

La risposta

Nel caso di separazione giudiziale, cioè quando i coniugi non concordano sulle condizioni, devono essere considerati diversi elementi: il mantenimento dei figli, le differenti condizioni reddituali dei coniugi, la colpa.

Il Tribunale, in assenza di addebito della separazione, tende ad uniformare le condizioni dei coniugi ed a distribuire il mantenimento della prole.

Perciò, se un coniuge ha capacità reddituali inferiori all’altro, sarà facile che il Tribunale disponga a carico del coniuge con maggiori possibilità economiche un onere di mantenimento che potrebbe anche incidere in maniera consistente sulle entrate di questo.

Differente, invece, sarebbe l’esito se la separazione fosse pronunziata con addebito di colpa ad uno dei coniugi.
Tale pronunzia diviene possibile quando l’altro coniuge è responsabile di inadempimento ai doveri coniugali (ad es. infedeltà).

Qualora, quindi, vi fossero le prove di tale inadempimento la pronuncia potrebbe addebitare la responsabilità della separazione al coniuge inadempiente, con l’esclusione del mantenimento del medesimo.

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