Spese di manutenzione della servitù prediale

Il richiedente riferiva di essere proprietario di una strada gravata dal diritto di servitù di passaggio a favore di altro fondo limitrofo e di dover provvedere al rinnovo del fondo stradale.

In proposito chiedeva in quale modo effettuare la ripartizione delle spese dell’opera, quantificando la somma da porre a carico del proprietario del terreno adiacente.

La risposta

In tema di servitù di passaggio, l’art. 1069 del Codice civile prevede che, nel caso di realizzazione di opere sul fondo servente (il terreno gravato dal diritto di passaggio), dalle quali tragga vantaggio anche il proprietario del fondo dominante (il fondo a favore del quale la servitù è costituita), entrambe le parti debbano concorrere alle spese in proporzione al “rispettivo vantaggio”.

Nel concetto di realizzazione di opere è da tempo concordemente inclusa la manutenzione (si vedano le sentenza della Corte di Cassazione n. 72 del 1976, n. 2255 del 1978, n. 949 del 1982).

Considerato che né la normativa né la citata giurisprudenza puntualizzano in che misura debba essere ripartita la spesa, i criteri per l’individuazione dei “rispettivi vantaggi” sono i più vari.

Per completezza si segnala che alcuni Giudici di merito (tra tutti: Tribunale di Roma, sentenza n. 20638 del 2003) hanno preso in considerazione di volta in volta: intensità di utilizzo, lunghezza del percorso, metodo di utilizzo (pedonale o carrabile).

La quantificazione della ripartizione delle spese richiederebbe, quindi, un’analisi più approfondita delle situazioni di fatto.

Oltretutto bisognerebbe considerare anche l’incremento di valore che il fondo servente trae dalle opere.

In linea teorica, nell’ipotesi di utilizzo equamente distribuito della strada, si potrebbe ipotizzare la seguente ripartizione delle spese: 3/5 a carico del proprietario del fondo servente e di 2/5 a carico del proprietario del fondo dominante.

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