La richiedente riferiva di essere divorziata dal padre di suo figlio, il quale era tenuto al pagamento del 50 % delle spese straordinarie per lo stesso.
L’ex marito si rifiutava però di pagare le spese per la retta scolastica del figlio, ritenendo che queste fossero da considerare ordinarie.
La risposta
La legge sul divorzio, all’art. 6, afferma che il Tribunale stabilisce la misura ed il modo con cui il genitore non affidatario deve contribuire al mantenimento, all’istruzione e all’educazione dei figli, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi
Nel caso nel provvedimento non sia specificata la sorte delle spese scolastiche, per ottenerne il rimborso, potrebbe essere necessario instaurare un procedimento di modifica delle condizioni.
Per farlo è necessario valutare l’esistenza dei presupposti. Ciò può essere fatto solo con un approfondito esame degli atti della causa, della corrispondenza e delle situazioni di fatto.
Lascia un commento