Separazione o comunione dei beni

La richiedente riferiva la sua intenzione di contrarre matrimonio con rito religioso, e si domandava quale fosse il regime patrimoniale migliore da adottare.

Riferiva che la suocera, separata con 2 figli, aveva grandi problemi con il gioco d’azzardo, e temeva che in caso di morte della stessa i debiti potessero ricadere su di lei e sul marito.

La risposta

In caso di decesso della suocera, qualora fossero ancora impagati i debiti contratti dalla medesima, tali debiti ricadrebbero nell’asse ereditario.

L’eredità, difatti, è costituita dalla totalità dei rapporti attivi e passivi facenti capo al soggetto che decede.

Nel momento in cui il coniuge fosse chiamato all’eredità avrebbe la possibilità d’accettarla con beneficio d’inventario.

In tal modo terrebbe separato il patrimonio della defunta dal proprio e, ai sensi dell’art. 490 c.c., non sarebbe tenuto ad onorare i debiti della madre oltre il valore dei beni dalla stessa ricevuti.

Quando, invece, si accettasse sic et simpliciter l’eredità, si verificherebbe la confusione del patrimonio della madre con il proprio e, di conseguenza, risponderebbe illimitatamente dei debiti (ovviamente per la quota di eredità che gli dovesse pervenire, concorrendo alla successione un fratello).

Se, poi, vigesse il regime di comunione dei beni, potrebbe esservi la possibilità che i creditori avanzino pretese sui Suoi beni.

Pur essendo sufficiente che il marito accetti l’eredità con beneficio d’inventario, per una maggior tutela è opportuno optare per il regime di separazione dei beni.

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