Il richiedente riferiva che con la sentenza di divorzio era stato posto a suo carico un assegno di mantenimento per il figlio, all’epoca minorenne.
Riferiva che il figlio era nel frattempo divenuto maggiorenne ed aveva trovato un lavoro, seppure a tempo determinato, e per tali ragioni manifestava la sua volontà di sospendere la corresponsione del mantenimento.
La risposta
Dal momento che il mantenimento è stabilito tramite un provvedimento giudiziario a favore di uno dei due ex-coniugi, lo stesso può essere interrotto solo nel caso in cui l’altro ex-coniuge sia d’accordo oppure a seguito di un provvedimento del Tribunale che modifichi la sentenza precedente.
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