Proroga del termine dello sfratto

Il richiedente voleva sapere se fosse possibile prorogare il termine di uno sfratto.

La risposta

La Legge prevede la possibilità per il conduttore, presentandosi all’udienza di convalida dello sfratto, di chiedere il così detto “termine di grazia”, ossia una proroga, solitamente di tre mesi, per provvedere al pagamento.

Se però l’udienza ha già avuto luogo ed il termine non è stato chiesto, non è possibile formularne richiesta successivamente.

Tuttavia l’esecutività dello sfratto non implica l’esecuzione immediata del medesimo.

Decorso il termine per l’esecutività, prima che possa essere effettivamente eseguito uno sfratto, è necessario che venga notificato l’atto di precetto per il rilascio, con il quale il locatore intima al conduttore di rilasciare l’immobile a pena di esecuzione forzata.

Trascorsi almeno dieci giorni dalla notificazione dell’atto di precetto deve poi essere notificato altro atto, dell’Ufficiale Giudiziario, chiamato avviso del tempo di rilascio dell’immobile.

In tale atto verrà comunicata la data effettiva in cui il locatore, eventualmente accompagnato dalla Forza Pubblica potrà estrometterLa dall’immobile.

Solitamente, attese le tempistiche degli Ufficiali Giudiziari, possono trascorrere mesi prima che lo sfratto venga effettivamente eseguito dopo l’udienza di convalida.

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