La richiedente chiedeva se fosse possibile recedere da un contratto di locazione dando una disdetta con preavviso di 3 mesi a causa dell’allargamento del nucleo familiare.
La risposta
In linea generale, ove non vi siano diverse pattuizioni delle parti, l’art. 3 n. 6 della L. 431/98 stabilisce che il conduttore possa recedere dal contratto di locazione con un preavviso di sei mesi qualora ricorrano gravi motivi.
Non essendovi un’elencazione normativa di tali gravi motivi, la verifica della loro sussistenza, se controversa, è rimessa all’interpretazione del Giudice.
Nel caso di specie, l’allargamento del nucleo familiare e l’esigenza di un’abitazione più ampia, anche nel rispetto delle normative amministrative sull’abitabilità, potrebbe costituire giusto motivo.
Tuttavia, salvo diverse pattuizioni contrattuali (o consenso del locatore), il preavviso dovrebbe essere di sei mesi.
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