Locazione di 5 anni

Il richiedente riferiva di aver stipulato un contratto di locazione di durata 5+4 anni anzichè di 4+4 anni, ed esprimeva la volontà di riaffermare la durata di 9 anni totali del contratto.

Affermava che sul contratto registrato era stata apposta la dicitura “Il presente contratto ha inizio il “01 Gennaio 2017 e scadrà il 31 Dicembre 2021”.

La risposta

L’articolo 2 della L. 431 del 1998 prevede che le parti possano “stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di quattro anni”.

La predetta norma impone un termine minimo per la locazione ad uso abitativo, ma non un termine massimo.

Perciò ogni pattuizione che preveda un termine pari o superiore a quattro anni è perfettamente valida.

Stante la natura imperativa della norma, si applicherà in ogni caso il rinnovo automatico alla prima scadenza.

Vi sono delle pronunzie della Suprema Corte, relative ad una locazione ad uso commerciale ma la cui logica è applicabile per analogia anche alla locazione ad uso abitativo.

Difatti la ratio della norma è la stessa: tutelare il conduttore con un vincolo di durata che consenta una certa qual stabilità nello sfruttamento di un immobile.

La locazione senza determinazione della sua durata si intende stipulata per il periodo minimo di sei o nove anni, ed un limite all’autonomia delle parti, nel senso che la locazione non può essere stipulata per un periodo inferiore a quelli minimi; nel caso ciò avvenisse la locazione si intenderà pattuita per la durata minima legale. Le parti restano naturalmente libere di stabilire una durata superiore a quella minima, nel qual caso la durata pattuita sarà quella vincolante per le parti.” (Corte di Cassazione, sent. 26 gennaio 2005 n. 1596 , Sent. 24 novembre 2004, n. 22129).

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