Sfratto per danni all’immobile?

Il richiedente chiedeva se fosse possibile procedere allo sfratto di un inquilino per l’omissione di manutenzione dell’immobile ed in ragione degli evidenti danni cagionati allo stesso.

La risposta

La convalida dello sfratto è un procedimento sommario caratterizzato dalla maggior rapidità rispetto ad un procedimento giudiziario ordinario e dalla sommarietà degli accertamenti effettuati dal Giudice.

Proprio per tale peculiarità la Legge dispone che lo sfratto possa essere richiesto solamente in due ipotesi:
– la morosità del conduttore (mancato pagamento del canone)
– la finita locazione (lo scadere del contratto).

Relativamente alla mancanza di manutenzione ed ai danni provocati dalla stessa occorre far riferimento alla normativa codicistica.

Il codice, agli artt. 1571 e ss, stabilisce che sia obbligo del proprietario, quello di mantenere la cosa in buono stato locativo, facendosi carico delle riparazioni necessarie eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico dell’inquilino.

Quest’ultimo, quindi, è tenuto ad eseguire le opere di manutenzione ordinaria e risponderà dei danni alla cosa derivanti da azioni od omissioni al medesimo imputabili.

Per verificare se l’incuria nella custodia e manutenzione possa costituire inadempimento tale da consentire la richiesta di risoluzione del contratto sarebbe necessario l’esame dello stesso.

Preciso, in ogni caso, che per richiedere la risoluzione del contratto, il risarcimento dei danni e la riconsegna dell’immobile sarebbe necessario un giudizio (seppur con il rito locatizio, più veloce di quello ordinario), non potendo utilizzare il procedimento per lo sfratto.

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