Sinistro stradale

Il richiedente riferiva di essere stato coinvolto in un sinistro, collidendo oltre la metà di un incrocio con un altro veicolo, il cui conducente si giustificava dicendo di non averlo visto.

Riferiva, altresì, di non essere assicurato per la RCA al momento del sinistro.

La risposta

In tema di scontro tra veicoli, vige la presunzione di eguale concorso di colpa, come stabilito dal secondo comma dell’art. 2054 c.c.: “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.

Tale presunzione, tuttavia, può essere vinta dimostrando la colpa di uno solo dei conducenti dei veicoli coinvolti.

In alternativa è anche possibile, sempre tramite la dimostrazione dello svolgimento del sinistro, ripartire in maniera differente la colpevolezza tra i conducenti dei veicoli coinvolti, ad esempio nella misura del 70% ad uno e 30% all’altro.

Ciò, ovviamente, nel caso in cui si riesca a dimostrare che uno dei conducenti abbia posto in essere una condotta imprudente ovvero abbia violato norme del codice della strada e cagionato il sinistro.

L’eventuale assenza di copertura assicurativa rileva ai fini dell’inapplicabilità del c.d. risarcimento diretto e ai fini dell’eventuale obbligo al risarcimento del danno.

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