Il richiedente riferiva di aver subito la convalida di uno sfratto e che il medesimo sarebbe divenuto esecutivo di lì a poco.
Domandava, quindi, quale fosse la procedura d’esecuzione.
La risposta
L’esecutività dello sfratto non implica l’esecuzione immediata del medesimo.
Decorso il termine per l’esecutività, prima che possa essere effettivamente eseguito uno sfratto, è necessario che venga notificato l’atto di precetto per il rilascio (sempre che non sia già stato recapitato), con il quale il locatore intima al conduttore di rilasciare l’immobile a pena di esecuzione forzata.
Trascorsi dieci giorni dalla notificazione dell’atto di precetto deve poi essere notificato altro atto, dell’Ufficiale Giudiziario, chiamato avviso del tempo di rilascio dell’immobile o significazione di sfratto.
In tale atto verrà comunicata la data effettiva in cui il locatore, accompagnato dalla Forza Pubblica potrà estromettere lo sfrattato dall’immobile.
Solitamente, attesi i numerosi impegni degli Ufficiali Giudiziari, possono trascorrere mesi prima che lo sfratto venga effettivamente eseguito.
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