Rischio di sottrazione internazionale di minore: come tutelarsi

Sempre più frequenti sono le unioni tra persone di nazionalità differenti tra loro, le quali talvolta decidono di stabilire la propria residenza in un terzo Stato.

In caso di dissoluzione del rapporto di coppia, tali dinamiche internazionali possono provocare tuttavia delle problematiche, specialmente inerenti alla prole.

Innanzitutto, è bene precisare che il Giudice giurisdizionalmente competente a decidere dell’affidamento del figlio, ed in generale di tutte le questioni che lo riguardano, è quello del luogo di residenza abituale del minore. La questione è già stata chiarita sia dalla normativa interna (Art. 37 L.218/2015), sia da quella internazionale (Convenzione dell’Aja del 19.10.1996) ed europea (Regolamento Bruxelles II bis).

Tuttavia, vi è il rischio che uno dei genitori decida unilateralmente, e dunque senza il consenso dell’altro, di condurre e trattenere il minore in un altro paese europeo o extraeuropeo, sottraendolo all’altro genitore e violando, qualora vi fosse, la sentenza del Tribunale che stabilisce il luogo di residenza del minore ed un eventuale divieto di espatrio.

In questi casi si parla di sottrazione internazionale di minore e tale condotta integra la fattispecie di reato prevista dall’art. 574 bis c.p., per cui è prevista la pena della reclusione, sino ad arrivare alla sospensione della potestà genitoriale nei casi più gravi.

Come ci si può tutelare da questo rischio?

Sono state stipulate apposite convenzioni internazionali che definiscono le regole applicabili in tutti gli Stati aderenti. Principalmente si fa riferimento alla Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.

La Convenzione si applica nelle relazioni tra gli Stati che l’hanno firmata o vi hanno aderito, purché l’adesione sia stata accettata dagli altri Stati. In Italia è stata ratificata e resa esecutiva con la legge 15 gennaio 1994 n. 64.

Orbene: se il fatto non è ancora accaduto, ed è in corso una causa di separazione, divorzio o affidamento del minore, è possibile richiedere al Giudice l’emissione di un provvedimento provvisorio che vieti l’espatrio in mancanza del consenso espresso da entrambi i genitori. Conviene chiedere inoltre che anche nel provvedimento finale si stabilisca chiaramente quale sia il luogo di residenza del minore ed il divieto di espatrio, salvo consenso del genitore non collocatario.

Anche nel caso in cui non sia in corso alcun tipo di procedura è possibile richiedere al Giudice l’emissione di un provvedimento provvisorio di divieto. In alternativa è sufficiente non concedere l’autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l’espatrio, se il minore non è già in possesso, o in caso contrario chiederne la revoca in Questura.

Qualora invece la sottrazione sia già avvenuta sarà necessario avviare la procedura per chiedere il ritorno del minore nello Stato di abituale residenza. La domanda deve essere proposta all’autorità centrale dello Stato di residenza abituale, o in alternativa, ci si deve rivolgere direttamente alle autorità giudiziarie o amministrative dello Stato in cui si trova il minore.

Se la sottrazione perdura per oltre un anno tuttavia, il Giudice estero potrà decidere di non ordinare il ritorno del minore, se accerta che è nel suo preminente interesse la permanenza poiché è stato costituito un nuovo stabile centro di affetti e di relazioni.

Se il minore è stato illecitamente condotto o trattenuto in uno Stato che non ha aderito alla Convenzione dell’Aia del 1980, o la cui adesione non è stata accettata dall’Italia, l’autorità centrale non potrà intervenire in alcun modo. In tali casi, sarà necessario attivare le procedure amministrative o giudiziarie previste dallo Stato in cui il minore è stato portato e trattenuto.

Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *