Con una recentissima ordinanza, la n. 46 del 7 gennaio 2021, la Suprema Corte ha chiarito i tempi e le modalità̀ di deposito dei documenti e dei mezzi di prova a supporto della domanda nel procedimento sommario di cognizione.
Il ricorrente, nel caso di specie, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale competente un ente locale chiedendo la condanna al pagamento del proprio compenso per l’assistenza prestata dal ricorrente stesso nell’ambito di una controversia civile. Il ricorso veniva regolarmente iscritto e in una fase successiva all’iscrizione a ruolo della causa, veniva depositata, sempre con modalità telematica, la documentazione a supporto della propria domanda.
Accadeva che il Tribunale rigettava la domanda, sul presupposto che la documentazione sarebbe dovuta essere depositata contestualmente al ricorso.
Veniva, quindi, proposto ricorso in Cassazione.
Ebbene, gli ermellini hanno accolto il ricorso e con l’ordinanza in esame ha avuto modo di chiarire i seguenti aspetti:
– l’art. 702 bis, primo comma, c.p.c. stabilisce che il ricorso debba rispettare quanto previsto dall’art. 163, terzo comma, n. 5, c.p.c.;
– nel caso di specie, il ricorrente aveva indicato, nell’atto introduttivo, i mezzi di prova e i documenti sui quali la richiesta di pagamento era fondata, di talché si può affermare che la norma processuale era stata pienamente rispettata. Vero è che le disposizioni normative non introducono alcuna preclusione istruttoria e non contemplano alcuna sanzione processuale, ed in particolare alcuna decadenza, in caso di omessa o incompleta allegazione dei documenti al ricorso;
– il procedimento sommario, infatti, si caratterizza per la peculiare esigenza di celerità̀, tanto che l’art. 702-ter, quinto comma, c.p.c., prevede per il giudicante la facoltà di “procedere nel modo più̀ opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto”, e quindi può assumere le prove in forma libera.
In conclusione, la Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “Poiché l’art. 702 bis, commi 1 e 4, c.p. c., non prevede alcuna specifica sanzione processuale, né in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente e il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti al ricorso o alla comparsa di risposta, è ammissibile la produzione documentale eseguita, nell’ambito del procedimento sommario disciplinato dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c., successivamente al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell’ordinanza di cui all’art. 702 ter c.p.c.
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