La richiedente riferiva di essere titolare di un’impresa artigiana, e di aver versato un assegno bancario poi ritornatole insoluto per mancanza di fondi da parte di un debitore dell’impresa.
La risposta
Il mancato pagamento di un credito nascente da contratto costituisce inadempimento, con tutte le conseguenze di legge.
Ai sensi dell’art. 1454 c.c., alla parte inadempiente, l’altra parte può intimare per iscritto di adempiere entro un congruo termine.
In difetto di spontaneo adempimento, si potrà agire in giudizio per la tutela dei diritti lesi.
Sull’assegno insoluto può essere levato il protesto, che consente di procedere direttamente con atto di precetto.
In alternativa è possibile richiedere un decreto ingiuntivo.
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