emergenza Covid-19: sospese le visite del genitore non collocatario se residente in comune diverso.

Contrariamente a quanto in precedenza deciso dal Tribunale di Milano lo scorso 11.03.2020, il Tribunale di Bari con un provvedimento emesso inaudita altera parte, in accoglimento di apposita istanza ha sospeso gli incontri tra il padre ed il figlio minore, collocato presso la madre e residente in un comune diverso da quello di residenza paterna.

Ha osservato il Tribunale come le misure restrittive adottate dal Governo per contrastare l’epidemia da Coronavirus (da ultimo D.P.C.M. del 22.03.2020) abbiano lo scopo di limitare i movimenti sul territorio, con conseguente sacrificio di tutti i cittadini compresi genitori e figli.

Orbene, ad avviso del giudice barese non è possibile verificare se il minore, durante l’incontro con l’altro genitore, sia stato esposto a rischio sanitario: questo costituisce, pertanto, un pericolo per coloro che il minore stesso ritroverà al rientro presso l’abitazione del genitore collocatario; ed inoltre nell’attuale momento storico, il diritto – dovere dei genitori e dei minori di incontrarsi è subordinato rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, imposte per ragioni sanitarie.

Per tali ragioni è stato ritenuto necessario interrompere gli incontri padre – figlio, disponendo che il diritto di visita venisse esercitato soltanto con modalità a distanza (video chiamata) secondo il calendario già stabilito.

In buona sostanza dalla disamina del provvedimento in esame emerge una rigida lettura e applicazione dell’art. 1, lett. b) del D.P.C.M. 22 Marzo 2020, secondo cui “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”.

Ne deriva, quindi, che l’esercizio del diritto di visita (fatta eccezione per i casi di “assoluta urgenza”, tali da giustificare lo spostamento del genitore verso il figlio, o viceversa, in un comune diverso da quello in cui attualmente si trovano), non pare potersi ricondurre ad alcuna delle ipotesi eccezionali sopra indicate.

Benché sul sul sito istituzionale governo.it (aggiornato al 28 Marzo 2020), alla sezione FAQ si legge che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”, questo andrebbe inteso ai soli spostamenti all’interno del medesimo comune, non essendo, invece, consentiti, salvo ipotesi eccezionali, spostamenti da un comune all’altro.

Come ricordato nell’introduzione del presente commento a conclusione difforme era, invece, pervenuto il Tribunale di Milano, con decreto dell’11 Marzo 2020, il quale però aveva interpretato la previsione vigente all’epoca ovvero l’art. 1, comma 1, lett. a), del D.P.C.M. 8 Marzo 2020 che è stata poi modificata dal successivo D.P.C.M. del 22 Marzo (applicato dal Tribunale di Bari) e che ha soppresso l’inciso “E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.

In conclusione l’apparente difformità delle conclusioni assunte nei due provvedimenti giudiziali trova la sua ragione nelle diverse disposizioni normative applicate, le quali si sono succedute rapidamente nel tempo, in parallelo all’aggravarsi dell’emergenza sanitaria e all’inasprimento delle misure di “isolamento sociale”.

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