Sospensione dei termini processuali e rinvio delle udienze per l’emergenza sanitaria

L’art. 83 D.L. 18 del 17.03.2020 detta nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare.

La norma divide l’emergenza in due fasi temporali:

  • A) dal 9 marzo al 15 aprile: blocco totale delle udienze (con alcune eccezioni);
  • B) dal 16 aprile al 30 giugno: gestione discrezionale dell’emergenza rimessa ai singoli Uffici Giudiziari.

Cosa succede nel periodo A (9 marzo – 15 aprile)

Tutte le udienze sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile.

Tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, nonché per la mediazione e la negoziazione assistita sono sospesi per l’intera durata del periodo (37 giorni).

Nel caso il termine scada o abbia inizio durante il predetto periodo, esso è differito alla fine del periodo di sospensione, analogamente a quanto accade con la sospensione feriale dei termini ogni anno dal 1° al 31 agosto.

Nel caso di termini computati a ritroso (es.: c’è un’udienza fissata per il 24 aprile e la parte convenuta ha termine fino a 30 giorni prima per costituirsi), l’udienza fissata deve essere differita per consentire il rispetto dei termini.

Vi sono delle eccezioni che riguardano le cause urgenti ed inderogabili, per le quali può essere disposto lo svolgimento delle udienze con collegamento da remoto.

E’ prevista la sospensione della decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza per i diritti che possono essere esercitati solo con la presentazione di domanda giudiziale.

E’ previsto il blocco di tutte le procedure di licenziamento per motivi oggettivi; prudenzialmente si suggerisce di operare l’impugnazione stragiudiziale obbligatoria con il rispetto dei termini (che potrebbero essere ritenuti non sospesi).

Tutti gli atti giudiziari devono essere depositati telematicamente.

Cosa succede nel periodo B (16 aprile – 30 giugno)

I capi degli Uffici Giudiziari, sentita l’autorità sanitaria regionale ed il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, adottano le misure organizzative necessarie ad assicurare la trattazione degli affari giudiziari senza assembramenti e contatti ravvicinati.

Quindi, potranno essere disposte:

  • limitazioni negli accessi agli Uggiai Giudiziari;
  • limitazioni degli orari d’apertura degli Uffici;
  • regolamentazione dell’accesso mediante prenotazione;
  • celebrazione delle udienze penali a porte chiuse;
  • celebrazione delle udienze civili con collegamento da remoto;
  • possibilità di rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno;
  • possibilità di trattazione scritta in sostituzione dell’udienza.

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