Concorso di colpa negli incidenti stradali

Il Tribunale di Lecce, con sentenza 16 gennaio 2020, n. 88, rileva come, nell’ipotesi di scontro tra veicoli, “la presunzione di pari responsabilità prevista dall’art. 2054 cod. civ. abbia carattere sussidiario“.

L’art. 2054 prevede, al comma II, che “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli“.

Il predetto Tribunale, nel caso esaminato, osservava come la presunzione de quo operasse soltanto “nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l’evento dannoso“.

La natura sussidiaria di tale norma rileva ai fini dell’istruzione probatoria: il Giudice deve adottare un criterio rigoroso per escludere la responsabilità di una delle parti o per “distribuire la colpa” del sinistro tra le parti coinvolte.

Ciò significa che se il Giudice accerta la colpa di uno dei conducenti, deve comunque vagliare la posizione dell’altro (o degli altri) per verificare l’ipotesi del concorso di colpa.

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