In ambito di responsabilità professionale dell’Avvocato per omesso svolgimento di un’attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, una recente pronuncia della Corte di Cassazione, l’ordinanza 21 gennaio 2020, n. 1169, rileva come la regola della “preponderanza dell’evidenza” o del “più probabile che non” si applichi all’accertamento del nesso di causalità fra omissione ed evento dannoso ed all’accertamento del nesso di causalità tra l’evento dannoso e le conseguenze del danno.dannose risarcibili.
Infatti, il predetto criterio va tenuto fermo anche nei casi di responsabilità professionale per condotta omissiva: il giudice, accertata l’omissione di un’attività invece dovuta in base alle regole della professione praticata, nonché l’esistenza di un danno che probabilmente ne è la conseguenza, può ritenere, in assenza di fattori alternativi, che tale omissione abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno.
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