È quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con la recente ordinanza (nr. 18222 del 5.7.2019) secondo la quale “la prescrizione ai genitori di un percorso psicoterapeutico individuale e di un altro di sostegno alla genitorialità comporta comunque, anche se ritenuta non vincolante, un condizionamento”, in contrasto con i principi costituzionali.
A dire della Corte il giudice non può prescrivere a un genitore di intraprendere un percorso per superare la criticità nel rapporto con la prole. Infatti, sebbene la Corte d’Appello avesse chiarito la necessità di contemperare due diritti, entrambi di rango costituzionale (da un lato quello del genitore di autodeterminazione e scelta circa la propria salute e, dall’altro, quello del figlio minore ad un percorso di sana crescita), nel confermare il provvedimento del Tribunale di prime cure – che aveva disposto una tale prescrizione nell’esclusivo interesse del minore e valutata quale invito giudiziale, rimesso comunque alla libertà del genitore – la Suprema Corte non ha ritenuto sufficiente siffatta precisazione ed ha rinviato alla Corte d’Appello di Perugia il decreto del giudice di secondo grado.
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