Risarcire un grave danno alla salute mediante rendita vitalizia

Nel complesso mondo giuridico che regola il sistema del risarcimento del danno alla persona, lo scorso 14 maggio 2019, Il Tribunale di Milano (giudice Flamini) ha pronunciato un’innovativa sentenza che ha riconosciuto una rendita vitalizia a ristoro, appunto, di un grave danno alla salute.

La vicenda processuale nasce dalla richiesta di risarcimento danni promossa dalla vittima di un errore medico – sanitario dal quale era scaturito una quasi totale menomazione della salute e delle funzioni dinamico relazionali.

Assodata la piena responsabilità della struttura ospedaliera, il giudice è stato chiamato a decidere l’entità del risarcimento economico spettante alla vittima.

Come noto, nel nostro ordinamento le modalità di riconoscimento del pregiudizio patito dalla persona seguono lo schema della cd. compensatio lucri cum danno che permette appunto di risarcire beni come la salute, il danno biologico e morale mediante il versamento di una somma di denaro.

Sempre la giurisprudenza ha affinato dei meccanismi ad hoc per il calcolo del danno e la sua compensazione in termini pecuniari (trattasi delle note tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano).

Il su menzionato meccanismo, quindi, consente di risarcire il danno con importi tanto più consistenti quanto più grave è il danno patito ed è, di regola, “tarato” sulla presumibile durata della “vita residua” della parte lesa, ovvero sulla considerazione logica che più è lungo il tempo della vita menomata, maggiore sarà il patimento e, di conseguenza, l’indennizzo.

Ora, venendo alla recente ordinanza del Tribunale ambrosiano, questa ha interrotto la prassi sino ad oggi seguita: anziché erogare un importo una tantum, è stata disposta una vera e propria rendita vitalizia mediante l’assegnazione di versamenti, a cadenza annuale, sino a fine vita.

La decisione del Tribunale di Milano ha trovato ragion d’esser sia nella previsione normativa dell’art. 2057 c.c. (“il danno alle persone ha carattere permanente”), nonché nel dato storico dell’età della vittima (molto anziano) che ha reso di difficile determinazione la “durata della vita”.

Traducendo il provvedimento in termini pratici, il giudicante invece che riconoscere la somma complessiva di €. 595.000,00= euro, ha stabilito una rendita annuale pari ad €. 64.200,00= da versarsi in via anticipata e per tutta la durata della vita.

Questo strumento risarcitorio, ancorché di scarsa applicazione pratica, mostra tutti i suoi pregi: oltre a prestarsi ad una applicazione pratica, più adattabile al singolo caso di specie, consente altresì di rendere il risarcimento più conforme alla vita della vittima e slegato da fattori di imprevedibilità e alea che connotano, di converso, la classica e tradizionale liquidazione anticipata.

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