La volontà del figlio di non incontrare il padre è irrilevante ai fini dell’assegno di mantenimento.

La Suprema Corte di Cassazione, con una recente sentenza del 30 gennaio 2019, n. 2735, ha avuto modo di precisare che in caso di separazione dei coniugi, la volontà della prole di non incontrare il padre non interferisce, in termini economici, con il diretto esborso o cura in favore dei figli.

Del medesimo tenore la pronuncia della Cassazione, Sezioni Unite, del 7.04.2014, n. 8053.

La vicenda nasce dal ricorso proposto dal padre, avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello che in parziale riforma della decisione di primo grado aveva statuito la separazione personale dei coniugi e ridotto l’assegno di mantenimento.

Il ricorrente lamentava (oltre alla mancata considerazione della potenziale redditività dei coniugi, la mancata considerazione della effettiva documentazione fiscale richiesta dai coniugi, la mancata considerazione del tenore di vita tenuto dalla famiglia in costanza di matrimonio) la mancata considerazione della volontà della figlia, nel frattempo diventata maggiorenne, di non frequentare il genitore obbligato al suo mantenimento.  

La Corte tuttavia ha ritenuto inammissibili le motivazioni del ricorrente e, in particolare, ha censurato la circostanza – del tutto irrilevante – che la figlia non volesse frequentare il padre.

Sul punto va ricordato quanto prevede la normativa di riferimento ovvero l’art. 155, comma IV c.c. e l’art. 337 ter comma IV (D.L. 22.6.2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7.8.2012, n. 83, art. 54) in merito ai provvedimenti riguardo ai figli.

Si legge infatti nella norma che:

Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all’articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l’affidamento familiare. All’attuazione dei provvedimenti relativi all’affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d’ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

1) le attuali esigenze del figlio.

2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.

3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.

4) le risorse economiche di entrambi i genitori.

5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi”.

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