Il possesso del bene per oltre vent’anni non basta ad affermare l’intervenuto usucapione

L’articolo 1158 codice civile sull’usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari così recita: “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento [c.c. 957, 958, 1021, 1022, 1031] sui beni medesimi [disp. att. c.c. 158, 252] si acquistano [c.c. 922, 948, 1014, n. 1, 1042, 1061, 1073, 1164, 1422] in virtù del possesso [c.c. 1140, 1163] continuato per venti anni [c.c. 66, 71, 73, 192, 533, 714, 1159, 1166, 2651]”.

Tuttavia, l’espressione di aver posseduto per oltre vent’anni è così generica che lascia indeterminati i termini essenziali dell’istituto: vero è che la parte che afferma di aver usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus, non essendo sufficiente una semplice dichiarazione di aver posseduto.

Questo è quanto chiarito dalla Suprema Corte con sentenza n. 21873 del 7 settembre 2018, la quale ha evidenziato alcuni punti, ed in particolare:

1) la valutazione circa la concreta esistenza dei requisiti che rendono il possesso idoneo all’usucapione è riservata al giudice di merito;

2) il rigetto del ricorso è stato fondato sul fatto che il ricorrente non avesse provato il suo possesso ad usucapione uti dominus.

D’altra parte, nel caso sottoposto al vaglio degli ermellini, il ricorrente non ha mai indicato l’inizio del suo possesso, viceversa si è limitato a dichiarare di aver posseduto da oltre vent’anni, ad un tempo non ha dimostrato che il suo potere di fatto sull’immobile in oggetto non fosse legittimato da un comportamento di tolleranza, come lascerebbero intendere i rapporti di parentela esistenti tra le parti.

Era essenziale, in breve, la dimostrazione del come e del quando il ricorrente, originario convenuto, avesse iniziato a possedere “come se ne fosse il proprietario”, ossia godendone dell’uso e degli eventuali guadagni, non essendo sufficiente, a tal fine, una semplice dichiarazione di aver posseduto.

È mancata, in sostanza, la dimostrazione del tempo del possesso e la prova della qualità dello stesso, che si estrinseca nel potere di fatto che si esercita sull’immobile oggetto del giudizio.

Va, infatti, rilevato che per dottrina e giurisprudenza costante (anche di legittimità), il possesso pubblico continuato e indisturbato va dimostrato da chi pretende di aver acquistato il bene per usucapione.

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