Il comportamento del padre che schiera la figlia contro la madre ne giustifica l’allontanamento

Il Tribunale dei Minori di Brescia con un recentissimo Decreto del 26 luglio 2018 è intervenuto in un caso di rifiuto ostinato della figlia, nei confronti della figura materna, perpetratosi per svariati anni (nel caso all’esame 3 anni) durante i quali, di fronte a difficoltà educative della figlia, il padre aveva scelto di schierarsi con quest’ultima alimentando la sua netta ostilità nei confronti della madre.

I giudici hanno infatti constatato che il comportamento “arrogante e ingiustificato” della minore, avverso la figura materna, ed il suo progressivo peggioramento, era stato determinato – in gran parte – dal padre della stessa, fortemente respingente verso la figura materna.

In particolare, è stato rilevato il rapporto di alleanza assoluta con il padre, che, lungi dal favorire la ripresa del rapporto con la madre, assecondava la posizione della figlia palesemente ostile alla frequentazione della madre con la quale non voleva più avere alcun tipo di rapporto.

Promosso dal Pubblico Ministero competente, nel corso del conseguente procedimento veniva nominato un Consulente tecnico il quale denunciò l’allontanamento arbitrario della minore dal domicilio materno ad opera del padre (il quale ne aveva addirittura sospeso la frequentazione scolastica, giustificando tale scelta su asseriti maltrattamenti subiti dalla minore).

L’ausiliario evidenziava, infatti, la necessità di intervenire efficacemente con urgenza per evitare che si consolidasse il processo di emarginazione materna, pregiudicando ulteriormente l’equilibrio psico – fisico della minore.

Tuttavia, preso atto della situazione, il Tribunale adito decideva di sperimentare varie possibilità di riavvicinamento, pur assistite da percorsi terapeutici dei genitori e della minore e monitorate dai Servizi sociali – a cui era stato dato incarico di imporre alla minore la riattivazione dei rapporti con la madre -, che purtroppo non sortivano l’effetto sperato: la figlia, infatti, riservava alla madre brevi e limitati spazi di incontro durante i quali continuava a mantenere un atteggiamento accusatorio e respingente nei confronti della madre.

Il Tribunale dei Minori, dunque, riteneva applicabile l’art. 333 c.c. evidenziando come il collocamento della minore nel contesto paterno risultasse pregiudizievole per quest’ultima, e ciò in considerazione del crescente irrigidimento della minore verso la madre, espressione di un disagio e di una perdita di contatto con la realtà.

Il Giudice minorile invocava quindi l’interesse superiore della minore nell’assumere una decisione alquanto difficile ed in cui riconosceva la fatica psicologica che il collocamento eterofamiliare avrebbe comportato per la ragazzina, che sarebbe stata separata dal padre, sradicata dal proprio contesto e costretta a cambiare scuola.

In sostanza, il Tribunale dei Minori di Brescia, ha introdotto alcuni temi estremamente interessanti e innovativi, che hanno la virtù di porre sul piano giuridico gli effetti del comportamento scoraggiante di un genitore nei confronti dell’altro:

1) è stato individuato nel comportamento del padre, connotato da accertate carenze genitoriali che si esprimevano nell’atteggiamento compiacente verso il distacco dalla figura materna, una situazione compromettente che avrebbe certamente alimentato nella minore la scissione interna tra le due opposte rappresentazioni dei genitori, che nella comunità scientifica è certamente foriera di disturbi dissociativi dell’identità o tratti di personalità paranoidi.

2) il Giudice Minorile non ha assunto, fin da subito, decisioni drastiche. Viceversa ha offerto sia ai genitori, che alla figlia, diverse opportunità di modificare il proprio comportamento. Purtroppo tali “benefici” sono state colti solo dalla madre (la quale ha riconosciuto i propri errori cercando l’occasione di recuperare), ma non dal padre che ha perdurato nel suo atteggiamento ostruzionistico, atto ad assecondare il comportamento della figlia legittimandola, implicitamente, a rifiutare la madre, nonostante il consulente in corso di causa avesse rilevato l’inconsistenza delle accuse rivolte a quest’ultima in quanto riferibili sostanzialmente ad alcuni tratti caratteriali della madre che ne identificavano la personalità.

3) In questo contesto, è evidente, che il padre “alleato” abbia giocato un ruolo fondamentale sugli agiti della minore che venivano sistematicamente avvalorati dalla mancanza di “autorizzazione paterna” al rapporto con la madre.

4) In un siffatto contesto (forte contrasto tra i genitori) la minore non aveva accesso ad entrambi i genitori: ebbene, ciò si pone in netto contrasto con i principi del nostro ordinamento ove l’affido condiviso è espressione della bigenitorialità come emerge dall’art. 337 quater c.c. che è la regola generale, mentre l’affido ad uno solo dei genitori rimane ipotesi residuale (valutabile solo allorquando la bigenitorialità si riveli contraria all’interesse del minore).

E’ evidente, tuttavia, che l’orientamento della magistratura è quello di recuperare una situazione che consenta alla minore di accedere ad entrambi i genitori in modo equilibrato, con affido ai Servizi Sociali competenti, nell’apprezzabile ottica di favorire il recupero della paritarietà fra i genitori che, come spesso accade, occupano posizioni equidistanti.

Il Tribunale è giunto a valutare anche l’ipotesi del collocamento presso la madre, ma tuttavia, non lo ha reputato idoneo ed opportuno essendo il loro rapporto “difficile e in stato di transizione”, privilegiando nel caso de quo un ambiente neutro e lontano da tutte le contorte dinamiche familiari.

Infine, ciò che emerge dalla pronuncia in esame è come il ristabilimento di un regime equilibrato fra padre e madre, destinato al recupero della fondamentale bigenitorialità, legittima l’intervento giudiziale nei limiti dell’ingerenza di cui all’art. 8 Convenzione europea dei diritti dell’uomo, a cui il Tribunale dei Minori di Brescia dimostra essere stato accorto: avendo esperito un primo tentativo di riavvicinamento materno, all’esito del quale non si intravedevano altre soluzioni se non l’allontanamento.

La decisione in commento è certamente ben equilibrata e offre spunti interessanti per intervenire efficacemente e nei limiti dell’ingerenza, nelle ipotesi di comportamenti nocivi di uno dei genitori, che sia il padre o la madre non importa, compiuti attraverso la coalizione al rifiuto del minore.

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