Pronuncia sull’inammissibilità dell’appello

All’udienza di cui all’articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, dichiara inammissibile l’appello, a norma dell’articolo 348-bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. Il giudice provvede sulle spese a norma dell’articolo 91.
L’ordinanza di inammissibilità è pronunciata solo quando sia per l’impugnazione principale che per quella incidentale di cui all’articolo 333 ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell’articolo 348-bis. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.
Quando è pronunciata l’inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell’articolo 360, ricorso per cassazione nei limiti dei motivi specifici esposti con l’atto di appello. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità. Si applica l’articolo 327, in quanto compatibile.
Quando l’inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell’articolo 360.
La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi di cui all’articolo 348-bis, secondo comma, lettera a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado.
” (Art. 348 ter cp.c.)

L’inammissibilità, nelle ipotesi in cui l’appello non abbia una ragionevole probabilità di essere accolto, va pronunciata con ordinanza succintamente motivata che deve provvedere sulle spese.

L’ordinanza di inammissibilità non è impugnabile. Nel caso in cui sia pronunciata l’inammissibilità dell’appello, la parte soccombente nel giudizio di primo grado può proporre ricorso in cassazione avverso la pronuncia di primo grado entro il termine ordinario di sessanta giorni che decorre dalla comunicazione, o dalla notificazione, se anteriore, dell’ordinanza che ha dichiarato l’inammissibilità.

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