Impugnazioni incidentali

“Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli precedenti, debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo.” (Art. 333 c.p.c.)

Si definisce impugnazione principale quella che sia stata proposta per prima e incidentali tutte quelle che, in quanto successive, devono essere proposte nello stesso processo instaurato con l’impugnazione principale.

Lo scopo cui risponde la previsione della modalità di proposizione del gravame in via incidentale è unanimemente individuato nell’attuazione del principio di unità del giudizio di impugnazione.

Il fenomeno della soccombenza reciproca si verifica ogni volta in cui ciascuna delle parti abbia visto in parte accolte ed in parte rigettate le proprie conclusioni, sia che ciò dipenda dall’accoglimento solo parziale di una singola domanda, sia che vi sia stato accoglimento di alcune domande e rigetto di altre.

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