“Le start up innovative possono essere iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese se l’oggetto sociale non è manifestamente carente dei requisiti dell’innovatività e dell’alto valore tecnologico” (Tribunale di Torino, decreto 10 febbraio 2017)
Il D.L. 179/12 ha introdotto la disciplina delle start-up innovative.
Per poter essere definita start up innovativa la società deve possedere determinati requisiti, fra i quali l’oggetto sociale, esclusivo o prevalente, riguardante lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
Tali società, per poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla Legge, devono essere iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese riservata alle start-up innovative.
La norma sopra indicata, all’art. 25, prevede che “la start-up innovativa è automaticamente iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico“.
Se, quindi, sono rispettati i requisiti formali previsti dalla Legge, l’iscrizione è automatica.
L’unico caso in cui l’Ufficio del Registro potrebbe negare l’iscrizione sarebbe quello in cui l’attività che la società si prefigge di svolgere sia manifestamente priva delle caratteristiche dell’innovatività e dell’alto valore tecnologico.
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