La Legge prevede che “in caso di mancato pagamento del canone di affitto” il locatore possa intimare lo sfratto al conduttore moroso.
Largamente accettato è il fatto che sia sufficiente la morosità di anche una sola mensilità per consentire al locatore di avviare lo sfratto.
Infatti “il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista” costituisce motivo di risoluzione del contratto (art. 5 L. 392/78).
Sebbene la Legge sull’equo canone sia stata sostituita dalla L. 431/98, si ritiene che la previsione dell’art. 5, mai espressamente abrogato, sia applicabile per la valutazione della gravità dell’inadempimento in relazione al mancato pagamento del canone.
Una volta deciso di avviare la pratica di sfratto, a seconda dei casi, il locatore potrà decidere di:
- diffidare l’inquilino al pagamento e/o alla liberazione dell’immobile, confidando in uno spontaneo adempimento;
- intimare direttamente lo sfratto, chiedendone la convalida al Giudice e la contestuale emissione di decreto ingiuntivo di pagamento.
oppure
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