Limiti al diritto di controllo del socio

I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione” (Art. 2476 c.c.)

Mediante l’esercizio del diritto di controllo il socio può accertare le modalità di gestione della società e decidere, eventualmente, di esercitare l’azione di responsabilità.

Tuttavia tale diritto può essere legittimamente limitato, allorquando la società abbia fondato timore che il socio possa effettuare un utilizzo pregiudizievole per la società della documentazione di cui ha chiesto l’esibizione.

In primo luogo si può ritenere la sussistenza di specifici limiti al diritto di accesso del socio, rappresentati dal segreto aziendale tutelato dagli artt. 98 e 99 del Codice della Proprietà Industriale o dalla presenza di clausole contrattuali che contemplino obblighi di riservatezza o ancora dai contratti aventi ad oggetto il know-how
aziendale, ritenuti naturalmente rientrare nell’ambito della tutela del segreto aziendale.

Oltre a a ciò, potrà essere previsto il mascheramento dei dati sensibili e, in particolare, dei nominativi di clienti e fornitori, allorché ciò possa essere giustificato da esigenze di riservatezza fatte valere dalla società.

Infine va rilevato che il “diritto di controllo deve essere esercitato nel rispetto dei canoni della buona fede e della correttezza dovendosi considerare abuso di diritto una richiesta continua, tale da concretizzarsi in una condotta ostruzionistica“. (Trib. Palermo, 9 agosto 2016)

Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *