Con la sentenza n. 23304 del 16.11.2016 la Corte di Cassazione SS.UU. ha ammesso l’intervento di associazioni dei consumatori nel giudizio promosso da un singolo, per la tutela collettiva dei medesimi diritti fondamentali riconosciuti ai singoli consumatori.
La Corte ha stabilito come le associazioni in questione non intervengano in violazione di quanto disposto all’art. 81 c.p.c. in materia di sostituzione processuale, ma in qualità di sostituti ad adiuvandum, ossia come coloro che abbiano un proprio interesse giuridicamente rilevante a sostenere le ragioni di una delle parti principali.
“L’intervento adesivo dipendente del terzo nel procedimento in corso tra altri soggetti, ex art. 105 c.p.c comma II, è consentito ove l’interveniente sia titolare di un rapporto giuridico connesso con quello dedotto in lite da una delle parti o da esso dipendente e non di mero fatto, attesa la necessità che la soccombenza della parte determini un pregiudizio totale o parziale al diritto vantato dal terzo quale effetto riflesso del giudicato” (si veda anche Cass. 15422/2016).
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