Brevetto Unitario Europeo

Il processo di armonizzazione comunitaria ha quale fine ultimo il raggiungimento di un vero e proprio mercato europeo unificato, privo da barriere tecniche giuridiche e burocratiche che impediscano la libera circolazioni di merci o impongano oneri a chi decide di far conoscere un proprio prodotto o tutelarlo da eventuali contraffazioni entro i limiti della U.E, ma al di fuori del territorio nazionale.

Esemplificando, ad oggi colui che ottenesse in Italia un brevetto a seguito di un’invenzione tecnica nuova atta ad avere un’applicazione industriale dovrebbe, per ottenere tutela anche nei confronti di stati europei esteri, formulare una domanda ad hoc per l’ottenimento del c.d. Brevetto Europeo.

L’iter per l’ottenimento del suddetto brevetto si compone di due momenti distinti: una prima fase unificata, nella quale si svolgono le attività di deposito dell’istanza, esame della stessa, concessione del brevetto e opposizione eventuale; successivamente alla concessione il Brevetto Europeo deve essere “validato” nei diversi Stati membri nei quali l’inventore ha interesse a richiederlo e mantenerlo.

Si dovrà perciò presentare ai diversi Uffici Brevettuali nazionali traduzione del brevetto e delle domande di rivendicazione incaricando allo uopo un soggetto che si occupi della procedura, senza dimenticare che, per il mantenimento in vita dell’esclusiva, il brevettante dovrà pagare in ciascun Stato una tassa annuale con evidente esborso di notevoli somme tali da divenire deterrenti alla registrazione del brevetto europeo.

A fine procedura si otterrà soltanto un fascio di brevetti, ognuno dei quali avrà validità nazionale, cosicché sarà il singolo stato membro ad occuparsi di eventuali casi di contraffazione o di revoca dello stesso con la conseguenza che spesso convivono sentenze e decisioni in merito allo stesso oggetto difformi tra loro, il che causa notevoli incertezze per gli operatori del mercato.

Da qui la necessità della creazione di un Brevetto Unitario Europeo che permetta con una sola domanda di ottenere il rilascio del brevetto in tutti gli Stati aderenti all’UPP (Unitary Patent Protection).

Le agevolazioni sono più che evidenti: in primis la possibilità del pagamento di un’unica tassa annuale di mantenimento dell’esclusiva all’EPO (European Patent Office, l’agenzia che si occupa del rilascio del Brevetto Europeo attualmente in uso) e di contestuali risparmi quantificati in € 43 milioni per l’EPO e in € 78 milioni per i NPO (National Patent Office).

Positiva anche la creazione di una Corte Transnazionale unitaria, con sede in Monaco, Parigi e Londra (è anche previsto che la richiesta sia formularsi alternativamente in lingua inglese, francese e tedesca), oltreché altre sedi locali, che dirimerà le controversie in materia di validità e contraffazione e il cui giudizio avrà effetto in ogni Paese aderente all’UPP.

Lo scorso settembre la Commissione ha accolto l’istanza formulato dall’Italia per entrare a far parte della cooperazione rafforzata sul Brevetto Unitario Europeo, dalla quale, ad oggi, sono esclusi Spagna e Croazia.

Contestualmente la Commissione Europea ha sollecitato gli Stati aderenti a ratificare l’accordo sul Tribunale unificato dei brevetti (specificamente è necessaria la ratifica da parte di Francia, Gran Bretagna e Germania più altri 10 Stati Firmatari), così da permettere l’entrata in vigore del pacchetto del brevetto unitario europeo entro la fine del 2016.

Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *