Arbitrato sulla validità delle delibere societarie

In ambito societario, le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari possono rientrare nella competenza arbitrale ai sensi dell’art. 34 D.Lgs. n. 5 del 2003, se riguardano diritti disponibili, senza necessità di specifica indicazione nella calusola compromissioria ove questa preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie tra soci e società.

La norma in oggetto prevede, al primo comma, che: “Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell’ articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale“.

Le delibere assembleari delle società, necessariamente e tipicamente, riguardano questioni inerenti il rapporto sociale.

Il legislatore ha ritenuto necessario assoggettare tali controversie ad un’apposita disciplina, attribuendo agli arbitri designati per dirimerle il potere cautelare di cui all’art. 35 comma 5 della predetta norma, che prevede che: “se la clausola compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell’efficacia della delibera“.

Tuttavia il disposto dell’art. 35 comma 5 non può essere interpretato, restrittivamente, nel senso che per la devoluzione in arbitrato delle controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, sia necessaria un’apposita indicazione nella clausola arbitrale, ben potendo questa disporre genericamente la devoluzione ad arbitri di tutte le controversie tra soci e società.

Ciò è stato precisato dalla Suprema Corte in una recente ordinanza, sotto riportata.

Nel caso di specie la Cassazione riteneva incensurabile la decisione del Tribunale che, dopo aver correttamente rilevato che “l’impugnativa di una delibera societaria non è altro che una controversia tra socio e società“, ne traeva la conclusione che la causa promossa da alcuni soci, per l’annullamento di una delibera societaria, doveva ritenersi compresa tra quelle che lo statuto sociale aveva riservato alla competenza arbitrale.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D.R. – Presidente –

Dott. B.R. – Consigliere –

Dott. D.M. – Consigliere –

Dott. C.M. – rel. Consigliere –

Dott. S.A. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di competenza R.g. n. 26762/2014 proposto da:

D.M., D.E., elettivamente domiciliate in R.P.E., presso lo studio dell’avvocato G.G., che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato P.M., giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

F. S.a.p.a. di G.D., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in R.V.X., presso lo studio dell’avvocato V.G., che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

F.D.A. S.p.A., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliata in R.V.X., presso lo studio dell’avvocato C.E., che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 19829/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata l’8 ottobre 2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2015 dal Consigliere Dott. C.M.;

lette le conclusioni scritte del P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. P.P., il quale chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il ricorso, confermando la competenza arbitrale per entrambe le domande.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.M. ed E., socie di minoranza della F.D.A. s.p.a., hanno chiesto al Tribunale di Roma di annullare la delibera assembleare del 2.5.012 con la quale era stato approvato il bilancio relativo all’esercizio 2011 ed era stato deciso l’aumento del capitale sociale da Euro 2.850.000 ad Euro 9.546.000 attraverso l’emissione di n. 2.700.000 azioni da Euro 2,58 ciascuna, da offrire in opzione ai soci nella misura di 2,7 per ogni azione posseduta, sostenendo che il bilancio non rispondeva ai criteri di vantazione di cui all’art. 2426 c.c., comma 1, n. 8 bis, e che l’aumento di capitale era stato deliberato all’esclusivo fine di avvantaggiare la socia F. s.a.p.a. in loro danno; hanno inoltre domandato la condanna delle due società convenute al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della riduzione della loro partecipazione al capitale della F.D.A.

Sia la F.D.A. s.p.a. sia F. s.a.p.a. si sono costituite eccependo in via preliminare l’incompetenza del tribunale, ai sensi dell’art. 23, dello statuto sociale della partecipata che prevede la devoluzione agli arbitri, fra l’altro, “delle controversie che dovessero insorgere tra la società e ciascun socio, ovvero tra i soci medesimi… in dipendenza dell’attività sociale”.

Con sentenza dell’8.10.014 il giudice adito ha accolto parzialmente l’eccezione, dichiarando devolute alla competenza degli arbitri la domanda di annullamento della delibera di aumento del capitale e la domanda risarcitoria ad essa connessa.

La sentenza è stata impugnata da D.M. ed E. con ricorso per regolamento di competenza affidato a tre motivi, con i quali si sostiene: a) che la F. non aveva sollevato – quantomeno entro il termine a ciò deputato, ovvero all’atto della sua tempestiva costituzione in giudizio – specifica eccezione di arbitrato in relazione alla domanda di risarcimento dei danni, con conseguente vizio di extrapetizione della sentenza sul punto (1 e 2 motivo); b) che l’art. 23 dello statuto della F.D.A. non prevede la devoluzione in arbitri delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di delibere assembleari (3 motivo).

F.D.A. s.p.a. e F. s.a.p.a. hanno resistito al ricorso con separati atti di difensivi.

Tutte le parti hanno depositato memoria.

Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

In via preliminare deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità dei primi due motivi del ricorso, sollevata da F. sul rilievo che in essi si denuncerebbero errores in procedendo non influenti ai fini della risoluzione della questione di competenza.

Infatti, secondo il più recente, e condivisibile, orientamento di questa Corte, le questioni concernenti la rilevabilità dell’eccezione di competenza – ovvero attinenti alle regole alla cui osservanza il giudice è tenuto nell’esercizio del potere-dovere di decidere sulla competenza – vanno fatte valere col relativo regolamento (Cass. SU. n. 21858/07, nonchè Cass. n.23289/011).

I primi due motivi di impugnazione, che possono essere congiuntamente esaminati, sono peraltro palesemente infondati, atteso che nelle conclusioni precisate nella comparsa di costituzione e risposta, tempestivamente depositata, F. ha domandato al tribunale:

“preliminarmente, accertato che in virtù dell’art. 23 dello statuto della F.D.A. s.p.a. l’odierno giudizio deve essere devoluto agli arbitri, di dichiarare la propria incompetenza per materia ai sensi dell’art. 819 ter”.

L’eccezione di compromesso risulta dunque testualmente proposta, ai sensi dell’art. 23, dello statuto, in relazione all’intero giudizio (e perciò con indubbio riferimento a tutte le domande, nel giudizio cumulate, avanzate dalle D.), mentre è privo di rilievo che nell’atto difensivo F. l’abbia specificamente illustrata solo con riguardo alle domande di annullamento delle delibere: una volta dedotta l’esistenza della clausola arbitrale, e così individuato il fatto posto a fondamento dell’eccezione, era infatti sufficiente precisare nel petitum che la stessa era diretta anche nei confronti della domanda risarcitoria, svolta in via alternativa (in quanto espressamente subordinata) al mancato accoglimento di quelle avanzate ex art. 2377 c.c., comma 2, e sicuramente introduttiva di una controversia fra soci, rispetto alla quale non poteva porsi alcun dubbio di operatività della clausola statutaria.

Anche il terzo motivo del ricorso è infondato.

Le ricorrenti sostengono che dalla previsione di cui al D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 35, comma 5, che stabilisce che se la clausola compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari gli arbitri possono sospendere gli effetti della delibera impugnata, dovrebbe trarsi la conclusione che le cause promosse ai sensi dell’art. 2377 c.c. e segg., non rientrano nella fattispecie generale disciplinata dall’art. 34, comma 1, (gli atti costitutivi di società … possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale); con la conseguenza che, a meno che la clausola statutaria non riproduca pedissequamente la locuzione dell’art. 35 cit., tali cause, che non sorgono in dipendenza dell’attività sociale (di impresa), ma attengono al piano del corretto funzionamento dell’organizzazione societaria, non possono ritenersi comprese fra quelle devolute alla competenza arbitrale.

L’assunto non può essere condiviso, atteso che non v’è alcuna argomento (nè letterale nè, tantomeno, di natura sostanziale) dal quale possa desumersi che il legislatore ha inteso escludere le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari (ovvero proprio quelle tipicamente insorgenti fra la società ed i soci in relazione ai rapporti sociali) dal novero di quelle arbitrabili, ai sensi dell’art. 34, comma 1 cit., qualora abbiano ad oggetto diritti disponibili.

Al contrario, proprio perchè le controversie in questione rientrano indubitabilmente nel perimetro di applicazione dell’art. 34, il legislatore ha ritenuto necessario (in ragione della loro indubbia peculiarità, della necessità di una loro rapida risoluzione e della particolare natura degli interessi coinvolti) assoggettarle ad un’apposita disciplina, attribuendo agli arbitri cui spetta di deciderle, in deroga alla previsione generale, anche il potere (di natura cautelare) di sospendere la delibera impugnata e inoltre specificando, all’art. 36, che la decisione ad esse relativa deve essere assunta secondo diritto anche nel caso in cui la clausola compromissoria disponga diversamente.

In tale ottica l’espressione “…ma se la clausola compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari”, contenuta nell’art. 35, vale dunque ad individuare l’unica ipotesi in cui ricorre una deroga alla regola generale dettata nel primo periodo del medesimo articolo, e non può essere interpretata nel senso indicato dalle ricorrenti, ovvero come volta a stabilire che dette controversie possono essere devolute agli arbitri solo se espressamente menzionate nella clausola compromissoria.

Nel caso di specie, alla stregua delle considerazioni appena svolte e tenuto conto del tenore letterale della clausola compromissoria di cui si discute, va dunque pienamente condivisa la decisione del tribunale che, dopo aver correttamente rilevato che “l’impugnativa di una delibera societaria non è altro che una controversia tra socio e società”, ne ha tratto la conclusione che le cause promosse dalle attrici per sentir annullare la delibera di aumento di capitale e per ottenere il risarcimento dei danni, in quanto relative a diritti disponibili, dovevano ritenersi comprese fra quelle – individuate non per tipologia, ma sulla base della considerazione soggettiva delle parti del giudizio – che l’art. 23 dello statuto sociale della F.D.A. s.p.a. riserva alla competenza arbitrale.

Ai fini del presente regolamento, in cui questa Corte è giudice del fatto, è privo di rilievo che, a sostegno della propria corretta conclusione, il tribunale abbia richiamato anche il disposto dell’art. 808 quater c.p.c..

Non appare tuttavia superfluo aggiungere che, contrariamente a quanto ulteriormente dedotto dalle ricorrenti, gli arti 34, 35 e 36 del d.lgs. n. 5/06, che non dettano alcuna regola di interpretazione della clausola compromissoria societaria, non costituiscono lex specialis rispetto alla predetta norma codicistica.

Il ricorso deve in definitiva essere respinto, essendo la causa devoluta alla competenza arbitrale.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza degli arbitri;

condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 5.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge, in favore di ciascuna delle due parti controricorrenti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2015.

Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2015

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